Ordinanza N. 5 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
14/01/1974
Data deposito/pubblicazione
14/01/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/01/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott.
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1972 dalla Corte d’assise di
Viterbo nel procedimento penale a carico di Poleggi Achille, iscritta
al n. 40 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;
2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1972 dalla Corte d’assise di
Roma nel procedimento penale a carico di Castellina Luciana e Pintor
Luigi, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;
3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dalla Corte d’assise di
Trento nel procedimento penale a carico di Salmini Giancarlo ed altri,
iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.
Visto l’atto di costituzione di Castellina Luciana e Pintor Luigi;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con ordinanze emesse rispettivamente dalla Corte
d’assise di Viterbo il 6 dicembre 1972 nel corso di un procedimento
penale a carico di Poleggi Achille, dalla Corte d’assise di Roma il 16
dicembre 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di
Castellina Luciana e Pintor Luigi e dalla Corte d’assise di Trento il
22 dicembre 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di
Salmini Giancarlo ed altri, è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 101, 104, 110 e più in generale alle disposizioni contenute nel
titolo IV, sezione I, della parte seconda della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 313, terzo comma, del codice
penale, nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell’ordine
giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l’autorizzazione a
procedere al Ministro per la grazia e giustizia, anziché al Consiglio
superiore della magistratura;
che nel corso del giudizio si sono costituiti i signori Luciana
Castellina e Luigi Pintor, con deduzioni depositate il 7 aprile 1973,
chiedendo una dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma denunciata.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza 28 giugno 1973, n. 142, in
riferimento alle medesime disposizioni della Costituzione e che non
vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla
precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 313, terzo comma, del codice penale, nella
parte in cui, per il reato di vilipendio dell’ordine giudiziario,
attribuisce la competenza a concedere l’autorizzazione a procedere al
Ministro per la grazia e giustizia, anziché al Consiglio superiore
della magistratura, sollevata in riferimento agli artt. 101, 104, 110 e
più in generale alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione I,
della parte seconda della Costituzione con le ordinanze in epigrafe
indicate e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 142 del 28
giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
LUIGI BROSIO – Cancelliere