Ordinanza N. 5 del 2001
Corte Costituzionale
Data generale
04/01/2001
Data deposito/pubblicazione
04/01/2001
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/2000
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), promosso, con ordinanza emessa il 10 aprile 2000,
dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso
proposto dalla Max Eric di Donati e Lavagno s.s. contro il comune di
Biella, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale,
dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 10 aprile 2000, emessa nel corso
di un giudizio promosso da un contribuente per l’annullamento di un
avviso di accertamento, con il quale si era provveduto alla rettifica
in aumento del “valore di un immobile, dichiarato ai fini ICI”, la
Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), “laddove non consente al contribuente, a differenza di
quanto stabilito dal testo unico n. 131 del 1986 (Registro), dal
decreto legislativo n. 346 del 1990 (Successioni e donazioni), dal
d.P.R. n. 643 del 1972 e successive modifiche (INVIM), di dichiarare
un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico”;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,
nel prevedere che “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore
costituente base imponibile dell’ICI si determina in modo automatico
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti
al primo gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo
dell’ultimo comma dell’art. 52” del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
non contempla “deroghe a differenza della legge di Registro che
consente invece di dichiarare un valore inferiore a quello risultante
dal calcolo aritmetico”;
che, in tal modo, la disposizione stessa non terrebbe “in
alcun conto le situazioni che, con riferimento alle singole unità
immobiliari, si possono verificare”, sì da impedire, inoltre, “allo
stesso comune, destinatario dell’imposta, di discostarsi dal rigido
criterio di valutazione” anzidetto;
che, pertanto, ne deriverebbe, secondo l’ordinanza, un vulnus
agli artt. 24 e 53 della Costituzione, giacché il contribuente “non
è in condizione di potersi difendere dimostrando l’effettivo valore
dell’immobile” e, per altro verso, “l’applicazione dell’imposta su un
valore determinato in base a criteri astratti viola il precetto
costituzionale della imposizione secondo la capacità contributiva”;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza
della sollevata questione.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, il
legislatore, con l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342
(Misure in materia fiscale), nel dettare una disciplina che incide
sugli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali, ha
previsto, tra l’altro, che, avverso i predetti atti, resi definitivi
per mancata impugnazione (comma 2 del citato art. 74), il
contribuente può proporre, entro il termine di 60 giorni
dall’entrata in vigore della stessa legge, ricorso innanzi al giudice
tributario;
che, pertanto, occorre ordinare, alla luce del menzionato jus
superveniens, la restituzione degli atti al giudice rimettente, al
quale spetta di valutare la persistente rilevanza della sollevata
questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria
provinciale di Biella.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella