Ordinanza N. 50 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
27/02/1974
Data deposito/pubblicazione
27/02/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/02/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott.
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale),
promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1972 dal tribunale di Trieste
nel procedimento civile vertente tra Quargnal Rodolfo e l’Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 3 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visto l’atto di costituzione dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Rodolfo
Quargnal nei confronti dell’INPS con atto di citazione del 31 gennaio
1972, il tribunale di Trieste, con ordinanza del 5 maggio 1972, ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22, comma quinto, della legge 21
luglio 1965, n. 903 (che ha sostituito l’art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218, sostitutivo, a sua volta, dell’art. 13 del r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636), nella parte in cui, nell’ambito della disciplina
delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, dispone che se viene a morte un pensionato o
assicurato e se superstite è il marito, la pensione di riversibilità
è a questo corrisposta solo nel caso in cui lo stesso sia riconosciuto
invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 10 del detto
r.d.l. n. 636 del 1939;
che nel giudizio si è costituito l’INPS, il quale, dopo aver
motivato per la non fondatezza della questione, ha chiesto l’emanazione
di un provvedimento conforme a giustizia.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 201 del 1972, in riferimento
all’art. 3 (nonché agli artt. 29, 37 e 38) della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965,
n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di
pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, dal tribunale di Trieste con l’ordinanza indicata
in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 201 del 14
dicembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere