Ordinanza N. 500 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1991
Data deposito/pubblicazione
27/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1991
dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza
negli atti preliminari nei confronti di Maritato Giuseppe Antonio
iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell’anno 1991;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Cosenza, con ordinanza in data 26 aprile 1991, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 321 del
codice di procedura penale;
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, non
prevedendo che, nei reati perseguibili a querela, la richiesta di
sequestro preventivo possa essere presentata anche dalla persona
offesa querelante, violerebbe il diritto di quest’ultimo alla tutela
giurisdizionale, garantito dall’art. 24 della Costituzione;
che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento
l’Avvocatura generale dello Stato rilevando anzitutto che, non
essendo stata presentata al giudice a quo alcuna richiesta di
sequestro preventivo, l’eventuale accoglimento della questione
risulterebbe irrilevante ai fini del decidere;
che nel merito l’interveniente ha poi chiesto che la questione
venga dichiarata infondata;
Considerato che l’eccezione di inammissibilità per difetto di
rilevanza, sollevata dall’interveniente, va respinta, poiché la
concreta valutazione dei presupposti per l’emanazione del
provvedimento spetta al giudice a quo, che l’ha evidentemente operata
in relazione a quell’istanza di sequestro che dall’esame degli atti
risulta presentata contestualmente alla proposizione della querela;
che identica questione, sollevata dal medesimo giudice a quo nel
corso di un diverso procedimento penale, è stata già dichiarata da
questa Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 334 del 1991;
che non sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre
questa Corte ad una revisione dell’indirizzo precedentemente
espresso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e, 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 321 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all’art. 24, della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI