Ordinanza N. 501 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
10/11/1989
Data deposito/pubblicazione
10/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/10/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle
pensioni dei dipendenti delle P.P. A.A.), promosso con ordinanza
emessa il 16 novembre 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Fioravanti Umberto, nella qualità di esercente
la patria potestà sulla figlia minore Fioravanti Silvia e Meli
Adriano, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie
speciale, dell’anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 16
novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell’art. 1 del d.P.R. 5
gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consente la
pignorabilità e la sequestrabilità, fino alla concorrenza di un
quinto, degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato
per ogni credito vantato nei confronti del personale;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha
già deciso la questione, con riferimento all’art. 2, primo comma, n.
3 del predetto d.P.R., (sede in cui va più esattamente collocata),
dichiarandone l’illegittimità costituzionale: “nella parte in cui
non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi,
salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza
di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale”;
che quindi tale decisione assorbe ogni riferimento all’art. 1
della medesima legge effettuato dal giudice remittente, come già
ritenuto nella ordinanza n. 131 del 1989 con la quale questa Corte ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione anche in
riferimento al citato art. 1;
che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n.
180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti
delle P.P. A.A.), sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI