Ordinanza N. 501 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1991
Data deposito/pubblicazione
27/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al
trattamento economico dei magistrati), promossi con quattro ordinanze
emesse il 5 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 431, 432, 433 e 434 del
registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Ruggiero Corrado e Minici
Gerolamo;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti,
magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di
attribuzione del trattamento economico, il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, con quattro ordinanze di identico contenuto,
emesse in data 5 dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma,
e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella
parte in cui consente il riassorbimento degli importi retributivi
attribuiti da sentenze passate in giudicato anche mediante
l’eventuale conguaglio a carico dell’indennità di buonuscita;
che, a parere del giudice a quo, l’operazione di sostanziale
svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale,
allorché, come nella specie, quest’ultimo abbia dato luogo ad un
trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex
legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere
assoggettati al meccanismo del riassorbimento;
Considerato che le questioni possono essere riunite e decise con
unico provvedimento;
che questa Corte ha già escluso l’illegittimità della norma
impugnata, sia sulla base della generale finalità perequativa
perseguita attraverso l’intervento del legislatore, sia, in
particolare, in ragione dell’idoneità del sistema del riassorbimento
(e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i
vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi
trattamenti attribuiti dalla legge (sentenza n. 413 del 1988);
che tale argomento va, a fortiori, ribadito, allorché, come
nella specie, i secondi risultino superiori ai primi, confermando
l’anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e
ristrutturazione delle retribuzioni;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101,
102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI