Ordinanza N. 502 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1993
Data deposito/pubblicazione
31/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
comma, del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n.
546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega
al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario) e del d.P.R. (recte: decreto legislativo)
31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con
ordinanza emessa il 10 febbraio 1993 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Trentarossi
Gianfranco contro l’Ufficio imposte dirette di Verbania, iscritta al
n. 196 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno
1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,
con ordinanza del 10 febbraio 1993, emessa nel corso di un giudizio
promosso avverso l’avviso di accertamento in rettifica del reddito di
impresa di un contribuente ai fini IRPEF ed ILOR per l’anno 1983, ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega
al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), in quanto, nel prevedere (al quarto comma) che
l’Amministrazione finanziaria debba o possa essere difesa
dall’Avvocatura dello Stato (soltanto) nel giudizio di secondo grado,
consentirebbe che in quello di primo grado essa sia assistita e
rappresentata da funzionari non sempre dotati di idonea preparazione
giuridica, così violando gli artt. 3, secondo comma, e 24 della
Costituzione, perché creerebbe una discriminazione tra le parti
nell’esercizio del diritto di difesa;
b) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario) e del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in quanto non
vietano di far parte delle Commissioni tributarie agli esperti e
periti tributari iscritti nel ruolo della locale Camera di commercio
e svolgenti attività di consulenza in favore di contribuenti e, più
in generale, in quanto le stesse norme non prevedono l’istituzione
del giudice tributario “a tempo pieno”, così violando l’art. 108
della Costituzione, perché non sarebbe dal sistema garantita
l’indipendenza di quel giudice, e l’art. 97 della Costituzione,
perché non sarebbe assicurato il buon andamento nell’amministrazione
della giustizia;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la inammissibilità o comunque per l’infondatezza
delle questioni;
Considerato che l’art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993 n.
427, differisce al 1 ottobre 1994 la data unica di insediamento delle
(nuove) commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista
dall’art. 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, precisando altresì che tutte le disposizioni sul nuovo processo
tributario recate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
hanno efficacia da quella stessa data (art. 80 del decreto
legislativo n. 546 cit., come modificato dall’art. 69, comma 3, lett.
l) del decreto-legge n. 331 del 1993 cit.), con ciò implicitamente
disponendo che, nelle more, continua ad applicarsi il d.P.R. n. 636
del 1972;
che pertanto la questione sub a) è manifestamente inammissibile
per irrilevanza, perché il giudice non deve allo stato fare
applicazione della norma denunciata;
che quanto alla questione sub b), essa è del pari manifestamente
inammissibile sia per ciò che riguarda il decreto legislativo n. 545
del 1992, perché, essendo stata differita al 1 ottobre 1994 la data
di insediamento delle nuove commissioni, viene in ogni caso a mancare
il requisito della rilevanza, sia per ciò che riguarda l’art. 5 del
d.P.R. n. 636 del 1972, perché – mentre è contraddittoria la
motivazione dell’ordinanza, che da un canto muove dal presupposto
della efficacia delle nuove norme (decreto legislativo n. 545 del
1992, art. 8, lett. i, relativamente alle incompatibilità previste
per i componenti delle commissioni tributarie), che avrebbero quindi
implicitamente abrogato le precedenti norme dettate dal d.P.R. n. 636
del 1972 (art. 5), e, dall’altro, propone la questione di
legittimità costituzionale anche di queste ultime – in ogni caso la
censura coinvolge un sistema auspicato, quale quello del c.d. giudice
tributario “a tempo pieno”, che spetta al legislatore definire;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità:
1) della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12,
comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e
secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) delle questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della
delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413) sollevate, in riferimento agli artt. 108, secondo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla stessa
Commissione tributaria con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA