Ordinanza N. 502 del 1995
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/1995
Data deposito/pubblicazione
11/12/1995
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/11/1995
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo
unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza
emessa il 3 gennaio 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Firenze, sul ricorso proposto da Iannucci Nino contro la Direzione
regionale delle entrate di Firenze, iscritta al n. 180 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1995;
Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Iannucci Dino e
la Direzione generale delle entrate di Firenze, avente ad oggetto la
richiesta di rimborso dell’IRPEF corrisposta sull’acconto del
trattamento definitivo del Fondo pensioni costituito presso l’ENPAM,
la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza
emessa il 3 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento all’art. 53
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella
parte in cui prevedono la tassazione anche di quella percentuale
dell’indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente,
alla data di collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico
del dipendente e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale
obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell’Ente;
che, a parere del giudice a quo, al caso di specie sarebbero
estensibili le argomentazioni contenute in alcune decisioni della
Corte costituzionale secondo cui per la parte afferente alla
contribuzione dei dipendenti le indennità di buonuscita non possono
essere considerate reddito e, pertanto, non possono essere
assoggettate né all’IRPEF, né all’imposta di ricchezza mobile o
complementare;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si è
costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Considerato che il principio affermato da questa Corte nelle
sentenze nn. 178 del 1986, 400 del 1987, 877 del 1988, 513 del 1990 e
231 del 1991 – secondo cui le indennità di buonuscita non possono
essere considerate reddito, e quindi assoggettate ad imposta, per la
parte relativa alla contribuzione dei dipendenti – si riferisce
esclusivamente alle indennità erogate in seguito alla cessazione di
un rapporto di lavoro di natura dipendente;
che, al contrario, con la sentenza n. 50 del 1994, questa Corte
ha affermato che alle indennità di cui alla lettera c) dell’art.
16, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 relative ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra i quali
rientra l’attività prestata dai medici di medicina generale per
conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario
nazionale, non può estendersi il regime di imposizione tributaria
previsto per i redditi di lavoro dipendente; e ciò in quanto la
diversità degli assetti normativi nei quali ricadono le due
indennità esclude che possa procedersi alla trasposizione dei
criteri regolatori dall’uno all’altro, e, inoltre, induce a ritenere
giustificato il diverso regime impositivo previsto;
che l’ordinanza di rimessione, non contenendo indicazione alcuna
in ordine alla natura del rapporto di lavoro prestato
dall’interessato, e riguardo alla data di cessazione del rapporto di
lavoro, non consente a questa Corte di stabilire quale disciplina
normativa sia applicabile al caso di specie;
che, pertanto, conformemente al consolidato indirizzo
giurisprudenziale, non essendo l’ordinanza del giudice a quo
sufficientemente motivata sulla rilevanza, la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140,
ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle
leggi sulle imposte dirette), sollevata, in riferimento all’art. 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l’11 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola