Ordinanza N. 503 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1993
Data deposito/pubblicazione
31/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in materia di
legittimità dell’azione amministrativa), promosso con ricorso della
Regione autonoma Valle d’Aosta, notificato il 15 giugno 1993,
depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 31 del
registro ricorsi 1993;
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d’Aosta, con ricorso
notificato il 15 giugno 1993 e depositato il successivo 23 giugno, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,
7 e 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in
materia di legittimità dell’azione amministrativa), deducendo la
violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della
Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo
comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4);
che, in particolare, le disposizioni impugnate concernono
l’istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1),
l’individuazione dell’organo incaricato dello svolgimento delle
funzioni di pubblico ministero presso le sezioni regionali della
Corte dei conti (art. 2), la individuazione degli atti, anche delle
regioni, da sottoporre al controllo della Corte dei conti, nonché
dei modi e dei contenuti del controllo successivo (art. 7), e,
infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le
amministrazioni pubbliche, e le relative modalità di funzionamento
(art. 8);
che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate
sarebbero variamente lesive delle proprie competenze, dei principi
costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché dei
principi che regolano la decretazione d’urgenza e la riserva di legge
formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103,
secondo comma, e 108 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero
infondato;
Considerato che il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 non è
stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l’ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d’Aosta
devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 del decreto-legge
15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in materia di legittimità
dell’azione amministrativa), sollevate dalla Regione autonoma della
Valle d’Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione
degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché
degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, dello Statuto
speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA