Ordinanza N. 506 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1993
Data deposito/pubblicazione
31/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia
di legittimità dell’azione amministrativa), promosso con ricorso
della Regione autonoma della Valle d’Aosta, notificato il 7 agosto
1993, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 34
del registro ricorsi 1993;
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d’Aosta, con ricorso
notificato il 7 agosto 1993 e depositato il successivo 10 agosto, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,
7, 9 e 10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in
materia di legittimità dell’azione amministrativa), deducendo la
violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della
Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo
comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4);
che, in particolare, le disposizioni impugnate, applicabili
anche alle Regioni a statuto speciale per l’espressa previsione
contenuta nell’art. 10, concernono l’istituzione delle sezioni
regionali della Corte dei conti (art. 1), l’individuazione
dell’organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di pubblico
ministero presso le sezioni regionali della Corte dei conti (art. 2),
la individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al
controllo della Corte dei conti, nonché dei modi e dei contenuti del
controllo successivo (art. 7), e, infine, la istituzione dei servizi
di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e le
relative modalità di funzionamento (art. 9);
che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate
sarebbero variamente lesive delle proprie competenze, dei principi
costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché dei
principi che regolano la decretazione d’urgenza e la riserva di legge
formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103,
secondo comma, e 108 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero
infondato;
Considerato che il decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 non è
stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 217 del 15 settembre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l’ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d’Aosta
devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del
decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia di
legittimità dell’azione amministrativa), sollevate dalla Regione
autonoma della Valle d’Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe,
per violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della
Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo
comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA