Ordinanza N. 508 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1993
Data deposito/pubblicazione
31/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
1) degli artt. 1, comma primo, inciso “con l’esclusione di
quelle di cui agli artt. 2 e 3”; 3, commi primo, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5,
commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4
agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e
statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero
per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali);
2) degli artt. 1, comma primo, inciso “con l’esclusione di
quelle di cui agli artt. 2 e 3”; 2, commi primo, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto
1993, n. 272, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia,
notificati il 2 e 4 settembre 1993, depositati in cancelleria il 9 e
11 successivi ed iscritti ai nn. 44 e 52 del registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente
notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma, inciso “con l’esclusione
di quelle di cui agli articoli 2 e 3”; 3, commi primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e
quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze
regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97,
117, 118, 119 della Costituzione;
che la Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e
depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, comma primo, inciso “con l’esclusione di quelle di cui
agli articoli 2 e 3”; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto
e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272,
deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della
VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
che, ad avviso della Regione Toscana, il decreto-legge impugnato
avrebbe ripristinato il Ministero dell’agricoltura e delle foreste,
abrogato a seguito del referendum del 18 aprile 1993 e sarebbe,
perciò, lesivo del principio della sovranità popolare, oltre che
delle competenze regionali in materia di agricoltura e del principio
di ragionevolezza;
che, anche ad avviso della Regione Lombardia, il decreto-legge
impugnato avrebbe “re-istituito” il Ministero dell’agricoltura e
delle foreste, contraddicendo la volontà popolare espressa nel
referendum del 18 aprile 1993, in violazione del principio della
sovranità popolare;
che, sempre ad avviso della Regione Lombardia, le disposizioni
impugnate sarebbero lesive delle competenze regionali in materia di
agricoltura e foreste e di tutela della fauna, in quanto
attribuiscono a strutture centrali dello Stato – e in particolare al
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali (art. 2, commi terzo e quarto); al comitato permanente
delle politiche agroalimentari e forestali (art. 2, comma sesto);
agli istituti di ricerca e di sperimentazione (art. 3); all’A.I.M.A.
e al corpo forestale dello Stato (art. 4) – funzioni spettanti alle
Regioni ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 157 del
1992;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili
ovvero infondati;
che la Regione Toscana ha presentato istanza di sospensione,
adducendo che il decreto-legge impugnato produce danni gravi ed
irreparabili alla Regione ricorrente;
che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione
Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso
in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 272
del 1993, che non è stato convertito dalle Camere nel termine
previsto dall’art. 77 della Costituzione, siano estese alle
corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge 2 ottobre
1993, n. 393, con il quale è stato reiterato il decreto-legge
impugnato;
Considerato che i giudizi investono, anche se per diversi profili,
le medesime disposizioni normative ed è perciò opportuno che siano
riuniti e decisi con unica ordinanza;
che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, non è stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l’ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana e dalla
Regione Lombardia devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
che, di conseguenza, l’istanza di sospensione delle disposizioni
impugnate, proposta dalla Regione Toscana, deve considerarsi
assorbita;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso “con
l’esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3”; 3, commi primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo,
terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze
regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali), sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato
in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118,
119 della Costituzione;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso “con
l’esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3′; 2, commi primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 sollevate dalla Regione
Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli
artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e
finale della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA