Ordinanza N. 51 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
26/03/1969
Data deposito/pubblicazione
26/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
13 marzo 1958, n. 296, recante “Costituzione del Ministero della
sanità”, prorogata con legge 10 ottobre 1960, n. 1236, e dell’art. 1
del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, recante “Disposizioni relative
agli enti operanti nel settore sanitario”, proposto con ordinanza
emessa il 26 maggio 1967 dal Consiglio di Stato – sezione quinta – sul
ricorso del Comune di Grosseto contro il Prefetto di Grosseto, iscritta
al n. 265 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con ricorso al Consiglio di Stato del 17 agosto-13
settembre 1961 il Comune di Grosseto ha impugnato il decreto di quel
Prefetto in data 18 giugno 1961, col quale, a norma dell’art. 1 del
decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n.249, venivano nominati i
membri del Comitato amministrativo del locale consorzio
antitubercolare, tra cui tre rappresentanti degli enti consorziati,
scelti dal prefetto in persona dei sindaci di tre dei Comuni
partecipanti al consorzio, non però compreso tra questi il Comune di
Grosseto;
che il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 26 maggio 1966,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della
legge 13 marzo 1958, n. 296, contenente delega al Governo per la
modifica o la soppressione di uffici ed enti pubblici operanti nel
campo della sanità, e del citato art. 1 del decreto presidenziale 11
febbraio 1961, n. 249, emanato in attuazione della suddetta delega, per
assunto contrasto con gli artt. 5, 76 e 128 della Costituzione;
che, come risulta dalla documentazione esibita in questa sede
dall’Avvocatura dello Stato, la Giunta comunale di Grosseto aveva
deliberato, fin dal 5 maggio 1967, salvo ratifica del Consiglio
comunale, a norma di legge, la rinuncia al ricorso de quo, dovuta al
fatto che, a seguito delle dimissioni dal Comitato amministrativo del
menzionato consorzio rassegnate dal sindaco di uno dei detti Comuni, il
prefetto aveva nominato in sostituzione il sindaco di Grosseto;
che non risulta essere stata la detta deliberazione acquisita agli
atti del procedimento avanti al Consiglio di Stato prima della
emissione della ordinanza di rinvio e tenuta presente in sede di
formulazione del giudizio sulla rilevanza delle questioni solevate;
che pertanto è il caso di rinviare gli atti al giudice a quo
perché riesamini la rilevanza stessa alla luce della suddetta
deliberazione di rinuncia:
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.