Ordinanza N. 51 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
18/06/1979
Data deposito/pubblicazione
18/06/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/06/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI. Giudici,
n. 4, del codice civile, nel testo modificato dalla sentenza n. 63
dell’anno 1966 della Corte costituzionale, promossi con ordinanze del
pretore di Roma emesse in data: 10 maggio, 9, 28 e 30 giugno, 22 e 29
settembre dell’anno 1975; 12 gennaio e 7 giugno dell’anno 1976; 4
aprile, 11 giugno, 10, 15 ottobre e 5 novembre dell’anno 1977,
iscritte ai nn. 453, 454, 455, 456, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523,
524, 525 e 526 del registro ordinanze 1975; nn. 292 e 755 del registro
ordinanze 1976; nn. 198, 199, 200, 201, 384, 391, 524 e 542 del
registro ordinanze 1977; n. 246 del registro ordinanze 1978 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell’anno
1975; nn. 5 e 151 dell’anno 1976; nn. 31, 148, 279 e 286 dell’anno
1977; nn. 25, 32 e 201 dell’anno 1978.
Visti gli atti di costituzione di Montani Carlo, della Soc. STEFER,
di Coppola Francesco, di Pagnanelli Armando, di Monaco Orietta, del
Banco di Napoli, di Vitelli Aldo e della Scandinavian Airlines,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi gli avvocati Lucio De Angelis per Montani Carlo, Vincenzo
Spagnuolo Vigorita per il Banco di Napoli, Raffaele Ricci per Vitelli
Aldo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. – Il pretore di Roma ha sollevato d’ufficio la questione di
costituzionalità dell’art. 2948, n. 4, c.c., “nel testo modificato
dalla decisione n. 63 del 1 giugno 1966 della Corte costituzionale, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione”, con le seguenti
ordinanze dalla identica motivazione, a seguito delle quali si sono
svolti procedimenti, i cui itinera succintamente si riassumono:
a) ord. 9 giugno 1975 (n. 453 ord. 1975), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella
controversia promossa da Montani Carlo contro la Cassa di Risparmio di
Roma con ricorso depositato il 13 aprile 1974, in cui chiese
condannarsi la intimata Cassa a corrispondergli le differenze tutte di
retribuzione dall’atto di assunzione sino alla data del 1 luglio 1964
considerando la retribuzione in effetti percepita (via via come
commesso di II, commesso di I e impiegato di II) e la retribuzione che
avrebbe dovuto essergli versata, in riferimento alla qualifica,
effettivamente spettantegli di impiegato di I categoria, e sentir
dichiarare spettantegli l’anzianità di servizio dal 1 ottobre 1950.
Con memoria 16 ottobre 1974 la Cassa eccepì la prescrizione dei
diritti fatti valere dal Montani allegando il carattere di ente
pubblico economico della Cassa stessa, ma tale allegazione, che pur
aveva formato tema di contestazione tra le parti, non ha costituito
oggetto di decisione neppure delibatoria del giudice a quo, mentre né
le parti né il giudice hanno portato la loro attenzione
sull’assoggettabilità del petitum controverso alla prescrizione breve,
di cui alla norma impugnata.
Avanti la Corte si è costituito il solo Montani, il quale, nelle
deduzioni 15 settembre 1975, ha obiettato la irrilevanza e, comunque,
la infondatezza della questione sulla considerazione che il rapporto
di lavoro dei dipendenti della Cassa di Risparmio ha carattere
privatistico ed è privo di stabilità piena e di tutela
giurisdizionale degli interessi legittimi; tali argomentazioni ha la
sua difesa illustrato nell’udienza pubblica del 21 marzo 1979. Non ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) ord. 28 giugno 1975 (n. 454 ord. 1975), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella
controversia promossa da De Leva Raffaele contro la RAI-TV con ricorso
depositato il 24 luglio 1974, in cui chiese – riconosciuto che
sarebbegli spettato l’inquadramento n. 1 del c.c.n.l – condannarsi la
intimata RAI-TV al pagamento della somma complessiva di lire
28.166.828 o dell’altra che si ritenesse dovuta in relazione alla
qualifica riconosciuta, nonché alla costituzione presso l’INPGI, ai
sensi dell’art. 17 del d.m. 1 gennaio 1953, di pensione vitalizia
reversibile pari alla quota di pensione che al ricorrente spetterebbe
in relazione ai contributi omessi e, in difetto, al risarcimento dei
danni.
Con memoria 31 luglio 1974, la RAI-TV eccepì l’avvenuta
definizione di ogni controversia giusta transazione, conclusa il 29
febbraio 1968 nel corso del rapporto e, gradatamente, la prescrizione
quinquennale ex art. 2948, n. 4, sul riflesso che la sentenza n.
63/1966 della Corte non riguarderebbe i rapporti di lavoro
disciplinati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e caratterizzati da una
particolare forza di resistenza, quale sarebbe quella che assiste i
rapporti dei dipendenti della RAI-TV, e la infondatezza nel merito. Le
parti illustravano hinc inde le questioni preliminari di avvenuta
transazione e della maturatasi prescrizione quinquennale pur senza
puntualizzarne la relazione con il primo (qualifica rivendicata e
conseguenze patrimoniali) e con il secondo (ricostituzione della
posizione assicurativa) degli oggetti controversi, ma il pretore non
ne ha fatto parola nella ordinanza di rimessione, che riproduce alla
lettera la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto
16 dicembre 1975 (comune ai procedimenti, di cui alle ord. n. 455 e
456/1975,755/1976), nel quale l’Avvocatura generale dello Stato ha
chiesto dichiararsi infondata la questione di costituzionalità così
come prospettata dal pretore sulla considerazione che la situazione
normativa venutasi a creare a seguito dei ripetuti interventi della
Corte costituzionale non sarebbe tale da determinare una ingiustificata
disparità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e quelli
del settore privato; argomentazioni e conclusioni illustrate alla
pubblica udienza del 21 marzo 1979;
c) ord. 30 giugno 1975 (n. 455 ord. 1975), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella
controversia promossa da Coppola Francesco contro la STEFER con
ricorso depositato il 14 settembre 1974 in cui chiese compensi per
lavoro straordinario e per lavoro festivo per la massima parte relativi
a periodi anteriori al quinquennio dalla proposizione della domanda,
precisando di aver proposto ricorso gerarchico a seguito del quale
sarebbesi proceduto, in sede sindacale generale, a transazione, che
esso Coppola non accettò. Si costituì la STEFER con memoria 5 maggio
1975, in cui eccepì, gradatamente, la inammissibilità della domanda
per l’avvenuta transazione in sede sindacale generale,
l’improponibilità della domanda nella parte relativa alle integrazioni
richieste per il periodo antecedente al 18 agosto 1957 ai sensi
dell’art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (testo originario), la
prescrizione ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 r.d.
148/1931, modificato con legge 24 luglio 1957, n. 633, e dell’art.
2948, n. 4, c.c., a proposito del quale ultimo precisava che la
prescrizione quinquennale decorrerebbe anche nel corso dei rapporti di
lavoro dei dipendenti delle aziende esercenti trasporti pubblici in
concessione, assistiti da garanzie di stabilità. Sebbene le parti
avessero discusso sulle caratteristiche specifiche di tali rapporti in
riferimento ai testi normativi, che disciplinano la prescrizione
quinquennale dei diritti che ne derivano ai lavoratori, il pretore non
ha svolto in proposito alcuna cognizione neppure delibatoria,
limitandosi a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte si sono costituiti sia il Coppola, che, con
comparsa depositata il 10 dicembre 1975, ha eccepito la
inammissibilità e, in ipotesi, la infondatezza della questione di
costituzionalità, sia la STEFER, che, con memoria depositata il 21
ottobre 1975, ha, da opposti punti di vista, eccepito la
inammissibilità e, in ipotesi, la infondatezza della questione di
costituzionalità; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio
dei ministri con atto 16 dicembre 1975 (comune di procedimenti, di cui
alle ord. 453,454 e 456/1975,755/ 1976).
All’udienza pubblica del 21 marzo 1979 è comparsa la sola
Avvocatura generale dello Stato, che ha illustrato argomentazioni e
conclusioni, di cui all’atto 16 dicembre 1975;
d) ord. 30 giugno 1975 (n. 456 ord. 1975), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella
controversia promossa da Pagnanelli Armando contro la STEFER con il
ricorso depositato il 14 settembre 1974, in cui spiegò domande dal
contenuto sostanzialmente identico a quello della domanda del Coppola;
domande alle quali la STEFER, nella memoria 5 maggio 1975, oppose
le stesse argomentazioni svolte nella controversia promossa dal
Coppola, né la struttura della ordinanza precedente differisce da
quella della ordinanza resa nella altra controversia, a sua volta
ricalcata dall’ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte si sono costituiti il Pagnanelli mediante comparsa
depositata il 15 dicembre 1975, e la STEFER mediante memoria
depositata il 21 ottobre 1975, entrambe modellate sulle scritture del
procedimento, introdotto con ord. 454/ 1975; l’atto di intervento della
Presidenza del Consiglio dei ministri è comune ai procedimenti, di cui
alle ord. 453 e 455/ 1975 e 755/1976.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 1979 è comparsa la sola
Avvocatura generale dello Stato, che ha illustrato argomentazioni e
conclusioni dell’atto di intervento;
e) ord. 22 settembre 1975 (n. 517 ord. 1975), notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976, nella controversia promossa da Patacconi Lamberto contro la
RAI-TV con ricorso depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese
dichiararsi spettantigli la qualifica e l’inquadrainento contrattuale
di 1 operatore a partire dal marzo 1964, “con ogni altra conseguente
pronuncia di ordine carrieristico ed economico, per quanto concerne le
integrazioni salariali dovutegli”. Si costituì la RAI-TV mediante
memoria, depositata l’11 novembre 1974, in cui in via preliminare
eccepì gradatamente la prescrizione decennale del diritto
all’inquadramento ai sensi dell’art. 2946 c.c., con la conseguente
prescrizione dei diritti a prestazioni periodiche, che ne derivano, la
prescrizione quinquennale dei diritti a differenze di retribuzione per
il periodo anteriore al 27 novembre 1969 ex art. 2948, n. 4. Pur avendo
le parti illustrato le contrapposte posizioni in ordine alla duplice
eccezione di prescrizione, il pretore si è limitato a riprodurre il
contenuto della ordinanza 9 giugno 1975, né, quindi, ha tenuto alcun
conto della eccezione di prescrizione decennale pure prospettata in via
preliminare dalla RAI-TV.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento;
f) ord. 22 settembre 1975 (n. 518 ord. 1975), notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976, nella controversia promossa da Attenni Giorgio contro la RAI-TV
con ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi
spettargli la qualifica e l’inquadramento categoriale di 1 operatore a
decorrere “dalla data del 1 gennaio 1968, con ogni altra conseguente
pronuncia, condannando la convenuta a corrispondergli integrazioni
stipendiali, arretrati e quanto altro”. Si costituì la RAI-TV con
memoria, depositata l’11 settembre 1975, in cui eccepì la prescrizione
dei diritti a differenze di retribuzione per il periodo anteriore al 27
novembre 1969 ex art. 2948, n. 4, c.c., sottolineando le particolari
garanzie e tutele che assisterebbero i suoi dipendenti. Pur avendo le
parti illustrato hinc inde il tema della eccezione, il pretore si è
limitato a riprodurre l’ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 26
gennaio 1976 (anche formalmente conforme all’atto, depositato nei
procedimenti, cui han dato origine le ordinanze n. 519 a 526/1975), in
cui ha sostanzialmente riprodotto argomentazioni e conclusioni,
spiegate nell’atto d’intervento nei procedimenti, introdotti con le
ordinanze n. 452 a 454/1975, e poi illustrate alla pubblica udienza del
21 marzo 1979;
g) ord. 29 settembre 1975 (n. 519 ord. 1975), notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976, nella controversia promossa da Papado poulos Costantino contro la
RAI- TV con ricorso, depositato il 27 novembre 1974, in cui chiese
dichiararsi spettargli la qualifica e l’inquadramento categoriale di 1
operatore, “a decorrere dal gennaio 1958, con ogni altra conseguente
pronuncia, condannando la convenuta a corrispondere integrazioni
stipendiali, arretrati, e quanto altro dovuto”. La linea difensiva
della RAI-TV, espressa nella memoria, depositata il 18 settembre 1975,
era, per quel che concerne la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.,
ricalcata dalla memoria versata nella controversia promossa
dall’Attenni, né diversi si appalesano il successivo comportamento
delle parti e la struttura della ordinanza pretorile, riprodotta, come
al solito, dall’ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto
formalmente comune ai procedimenti originati dalle ordinanze 518, 520 a
526/1975, ed è comparsa all’udienza pubblica del 21 marzo 1979;
h) ord. 29 settembre 1975 (n. 520 ord. 1975), notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976, nella controversia promossa da Ponziani Felice contro la RAI-TV
con ricorso depositato il 27 novembre 1974, in cui chiese spettargli la
qualifica e l’inquadramento categoriale di 1 operatore “dal marzo del
1964, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando la convenuta a
corrispondere integrazione stipendiali, arretrati e quanto altro
dovuto”. Dal suo canto, la RAI-TV, nella memoria depositata il 16
settembre 1975, non solo disse inapplicabile al diritto
all’inquadramento la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., risultante
dalla sentenza 63/1966 della Corte, ma riallacciandosi alla linea
difensiva, espressa nella memoria 11 novembre 1974, versata nella
controversia promossa da Patacconi Lamberto (n. 517 ord. 1975), lo
disse assoggettato alla prescrizione decennale ex art. 2946, c.c.
Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato i contrapposti
punti di vista, il pretore si è limitato a riprodurre la ordinanza 9
giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la
Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con atto
formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 e
519, 521 a 526/1975, e tale linea ha mantenuto ferma alla udienza
pubblica del 21 marzo 1979;
i) ord. 29 settembre 1975 (n. 521 ord. 1975), notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976, nella controversia promossa da De Martino Francesco contro la
RAI-TV con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese (a
quanto risulta dalla copia notificata alla convenuta inserita nel
fascicolo di merito della RAI- TV, non essendo il fascicolo del
ricorrente pervenuto alla cancelleria della Corte) dichiararsi
spettargli la qualifica e l’inquadramento categoriale di 1 operatore a
decorrere “dal marzo del 1964, con ogni altra conseguente pronunzia,
condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali,
arretrati e quanto altro dovuto”. La RAI-TV si costituì mediante
memoria, depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea
difensiva espressa nella memoria 11 novembre 1974, versata nella
controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975).
Non consta – stante l’incompleto invio degli atti di merito – se e
in qual modo le parti abbiano ottemperato all’invito a discutere sulla
eccezione di prescrizione quinquennale rivolto dal pretore, che, dal
suo canto, si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione
la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la
Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con atto,
formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 a
521, 523 a 526/1975, e tale linea ha mantenuto ferma alla udienza
pubblica del 21 marzo 1979;
i) ord. 29 settembre 1975 (n. 522 ord. 1975), comunicata,
notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976, nella controversia, promossa da Dolci Mario contro la RAI-TV con
ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi
spettargli la qualifica e l’inquadramento categoriale di 1 operatore,
“dal marzo del 1964, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando
la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e
quanto altro dovuto”. La RAI-TV si costituì mediante memoria
depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea
argomentativa espressa nella controversia promossa da Patacconi
Lamberto (ord. 517/1975). Sebbene l’attore avesse replicato su ambo le
eccezioni di prescrizione decennale e quinquennale, il pretore si è
limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento mediante
atto formalmente comune ai procedimenti, originati dalle ordinanze
518, 519, 521 a 526/1975, ed è comparsa alla pubblica udienza del 21
marzo 1979;
k) ord. 29 settembre 1975 (n. 523 ord. 1975), comunicata,
notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976, nella controversia, promossa da Romano Umberto contro la RAI-TV
con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi
spettargli la qualifica e l’inquadramento categoriale di 1 operatore,
“a decorrere dal marzo 11964, con ogni altra conseguente pronunzia,
condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali,
arretrati, e quanto altro dovuto”.
Si costituì la RAI-TV mediante memoria, depositata il 19 settembre
1975, in cui riprodusse la linea difensiva della memoria 11 novembre
1974, versata nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord.
517/1975), ma, sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato i
contrapposti punti di vista, il pretore si è limitato a riprodurre nel
provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento con atto,
formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 a
522, 524 a 526/1975 ed è comparsa alla pubblica udienza del 21 marzo
1979;
l) ord. 29 settembre 1975 (n. 524 ord. 1975), comunicata,
notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976, nella controversia promossa da Tonini Franco contro la RAI-TV
con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi
spettargli la qualifica e l’inquadramento categoriale di 1 operatore “a
decorrere dal gennaio 1968, con ogni altra conseguente pronunzia,
condannando la convenuta a corrispondergli integrazioni stipendiali,
arretrati o quanto altro dovuto”. Si costituì la RAI-TV con memoria
depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea espressa
nella controversia promossa da Attenni Giorgio (ord. 518/1975), ma,
sebbene le parti avessero illustrato i contrapposti punti di vista, il
pretore si è limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la
attività della interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri
non diverge dall’altra spiegata nei procedimenti introdotti con le
ord. 518 a 523 e 526/1975;
m) ord. 29 settembre 1975 (n. 525 ord. 1975), notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976, nella controversia promossa da Viezzi Luciano contro la RAI-TV,
con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi
spettargli la qualifica e l’inquadramento categoriale di 1 operatore
“dal marzo del 1964, con ogni conseguente pronunzia, condannando la
convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e
quanto altro dovuto”. Si costituì la RAI-TV mediante memoria,
depositata l’11 settembre 1975, in cui riprodusse le argomentazioni
espresse nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord.
517/1975). Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato le
contrapposte opinioni, il pretore si è limitato a riprodurre nel
provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre
l’attività dell’interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri
non diverge dall’altra spiegata nei procedimenti introdotti con le
ord. 518 a 524/1975;
n) ord. 29 settembre 1975 (n. 526 ord. 1975), notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1976 nella controversia promossa da Mecchi Ennio contro la RAI-TV con
ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi
spettargli la qualifica e l’inquadramento categoriale di 1 operatore “a
decorrere dal marzo 1964, con ogni altra conseguente pronunzia e
condannando la convenuta a corrispondere integrazioni salariali
arretrati e quanto altro dovuto”. Si costituì la RAI-TV mediante
memoria, depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse le
deduzioni svolte nella controversia, promossa da Patacconi Lamberto
(ord. n. 517/1975). Sebbene le parti avessero, su ambo i temi,
illustrato le contrapposte tesi, il pretore si è limitato a riprodurre
nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto la stessa attività
spiegata nei procedimenti introdotti con le ord. 519 a 526/1975;
o) ord. 10 maggio 1975 (n. 755 ord. 1976, notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 2 febbraio 1977, nella
controversia promossa da Monaco Orietta in Vilella contro la RAI-TV
con ricorso, depositato il 30 luglio 1974 in cui chiese riconoscersi
spettarle dall’ottobre 1961 l’inquadramento nella qualifica
corrispondente alla classe 1, prevista nel contratto collettivo del 26
marzo 1972, declaratoria allegato B e con il trattamento economico
stabilito nell’allegato A, nonché, per i periodi precedenti a detto
contratto, l’inquadramento nelle corrispondenti qualifiche con il
relativo trattamento economico e condannare la convenuta al pagamento
della somma complessiva di L. 10.544.O52 o di altra che risulterà
dovuta in relazione alla qualifica spettante ad essa Monaco di
differenza di retribuzione comprensiva di paga base, indennità di
contingenza, scatti di anzianità, 13 e 14 mensilità ed ogni altro
emolumento dovuto e ricompreso nella retribuzione stessa (secondo
quanto disposto dal c.c.n.1. 23 marzo 1972, art. 8) con gli interessi
come per legge e con rivalutazione della somma a titolo di risarcimento
del danno per diminuzione di valore del credito (art. 429 c.p.c.),
condannare inoltre la convenuta al versamento dei contributi
previdenziali dovuti alla Monaco in base alla retribuzione
effettivamente spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno
per contributi prescritti. Si costituì la RAI-TV mediante memoria
depositata il 4 aprile 1975, nella quale eccepì la estinzione del
diritto della ricorrente alle retribuzioni corrispondenti alla classe
11 a far tempo dall’ottobre 1961, sulla considerazione che ai
dipendenti della RAI-TV, azienda a interesse nazionale e a
partecipazione statale, agente in regime di monopolio, era, ancora
prima della legge 300/1970, normalmente assicurata la “stabilità” e,
pertanto, non riusciva applicabile l’art. 2948, n. 4, risultante dalla
sentenza 63/1966 della Corte. Nel contradditorio scritto autorizzato
dal pretore, la ricorrente, nelle note 3 maggio 1975, contestò che ai
dipendenti della RAI-TV fosse assicurata la stabilità effettiva prima
della legge 300/1970, e che, ove siffatta stabilità discendesse dalla
or menzionata legge, la prescrizione quinquennale non era maturata per
essere stata la domanda proposta nel quinquennio dalla entrata in
vigore della legge; la convenuta chiese di essere ammessa a provare per
testi fatti idonei a dimostrare la stabilità del rapporto. Il pretore
non ha assoggettato a giudizio, seppure delibatorio, le tesi hinc inde
prospettate, limitandosi a riprodurre nel provvedimento di rimessione
la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti alla Corte si è costituita la Monaco in Vilella mediante
atto 29 luglio 1975, in cui ha chiesto dichiararsi inammissibile
perché irrilevante ai fini della decisione di merito in base alle
argomentazioni, svolte anche nel procedimento di merito, di cui il
pretore non aveva conosciuto, e, comunque, infondata la questione di
costituzionalità; non è comparsa all’udienza pubblica del 21 marzo
1979. La Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre
1975, anche formalmente comune agli atti di intervento nei
procedimenti, di cui alle ord. 455 e 456/1975, 755/1976, ha spiegato
intervento;
p) ord. 4 aprile 1977 (n. 391 ord. 1977), comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 19 ottobre 1977 nella
controversia promossa da Vitelli Aldo contro l’Impresa di costruzioni
ing. Puccini s.p.a. con ricorso depositato il 24 aprile 1975, in cui –
precisato che era stato licenziato per raggiunti limiti di età il 15
ottobre 1972, e che era divenuto definitivo, a seguito di rigetto
dell’opposizione del datore di lavoro, il decreto del Presidente del
tribunale di Roma d’ingiunzione al pagamento della indennità di
anzianità – chiese la condanna della società al pagamento della
differenza di retribuzione tra quella corrispostagli e le altre che
assumeva spettargli a far tempo dal 1 gennaio 1963, per avere
esplicato mansioni superiori a quelle riconosciutegli, la differenza
della tredicesima mensilità e l’ammontare dei contributi previdenziali
non prestati. Si costituì l’Impresa mediante comparsa, depositata il
9 novembre 1976, in cui eccepì gradatamente l’inammissibilità della
domanda a motivo del giudicato, promanante dalla sentenza di rigetto
dell’opposizione a decreto ingiuntivo, e la prescrizione ex artt. 2948,
2954 e 2955 c.c. adducendo l’art. 18 legge 300/1970. Al successivo
contradditorio scritto autorizzato dal pretore partecipò il solo
attore, che, con note 28 marzo 1977, eccepì la tardività delle due
eccezioni preliminari, sollevate, a suo avviso, in violazione dell’art.
416 c.p.c., e, in ipotesi, la infondatezza, che, per quel che concerne
la eccezione di prescrizione, ha ribadito nell’atto depositato il 23
aprile 1977 avanti la Corte costituzionale sottolineandone la
irrilevanza e in ipotesi la infondatezza.
Il pretore non ha tenuto alcun conto di tale discussione e si è
limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9
giugno 1975.
La convenuta non si è costituita avanti la Corte, mentre ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto
29-31 ottobre 1977, in cui, richiamandosi agli atti d’intervento in
altri procedimenti, ha concluso per l’infondatezza della questione di
costituzionalità.
All’udienza pubblica del 21 marzo 1979 è comparsa la sola
Avvocatura generale dello Stato, che si è riportata alle già
formulate conclusioni;
q) ord. 10 ottobre 1977 (n. 524 ord. 1977), notificata, comunicata
e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio 1978, nella
controversia, promossa da Togni Giuseppe contro la Federazione
italiana Consorzi Agrari con ricorso, depositato il 7 aprile 1976, in
cui chiese dichiararsi competergli il diritto di essere inquadrato
nell’organico della Federazione in posizione corrispondente alle
mansioni effettivamente svolte e, in particolare, alla 1 categoria
grado A (ora I livello) con decorrenza dal 1 luglio 1971, e alla 1
categoria grado C (ora II livello B), per il periodo immediatamente
pregresso a decorrere dal lo agosto 1964, e condannare, di
conseguenza, la Federconsorzi ai relativi adempimenti (ricostruzione
della carriera del Togni e attribuzione attuale di un corrispondente
ufficio) e al pagamento degli arretrati di stipendio coevi al nuovo
inquadramento. Si costituì la convenuta mediante comparsa,
depositata l’8 febbraio 1977, in cui eccepì, in via pregiudiziale,
gradatamente la prescrizione decennale del diritto alla qualifica e la
prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
Autorizzato dal pretore il contraddittorio scritto sulle questioni
pregiudiziali, la Federconsorzi sostenne, nelle note 30 settembre
1977, che la prescrizione quinquennale delle retribuzioni prendeva a
decorrere dalla data della entrata in vigore della legge 300/1970 né
era stata interrotta e che la prescrizione decennale del diritto alla
qualifica, prospettata in suttordine, era anch’essa maturata nel corso
del rapporto; dal suo canto il Togni, nella memoria 29 settembre 1977,
obiettò che la Federconsorzi aveva riconosciuto il diritto alla
qualifica il 1 gennaio 1974 e, pertanto, la prescrizione decennale era
stata interrotta e che la prescrizione quinquennale delle differenze
retributive non poteva decorrere durante il rapporto per non essere
neppure la legge 300/1970 sufficiente a munirlo di idonea stabilità.
Il pretore non ha delibato tali questioni, né ha richiamato l’art.
2946 c.c. nel provvedimento di rimessione in cui si è limitato a
riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; la Presidenza
del Consiglio dei ministri è intervenuta con atto depositato il 4
febbraio 1978 (formalmente comune all’atto dell’intervento nel
procedimento introdotto con ord. 547/1977) in cui ha richiamato gli
atti di intervento in altri procedimenti, chiedendo dichiararsi
infondata la questione di costituzionalità; l’Avvocatura generale
dello Stato è comparsa all’udienza pubblica del 21 marzo 1979
rimettendosi alle precedenti deduzioni;
r) ord. 5 novembre 1977 (n. 246 ord. 1978), notificata, comunicata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 19 luglio 1978, nella
controversia promossa da Miragoli Valerio contro la Scandinavian
Airlines Sjstem (S.A.S.) con ricorso depositato il 9 agosto 1975, in
cui chiese dichiararsi a tutti gli effetti l’unicità del rapporto di
lavoro, instaurato il 21 marzo 1962 e, a suo avviso fittiziamente,
risolto in via amichevole il 31 luglio 1965 e riaperto con il 1 agosto
1965 e, di conseguenza, condannare la S.A.S. al pagamento delle
differenze non godute, o godute in misura inferiore al dovuto, degli
scatti di anzianità e delle ferie corrisposti dal 1 agosto 1965.
Si costituì la S.A.S. con memoria, depositata il 1 febbraio 1977,
in cui, premesso che impiegava complessivamente in Italia 90
dipendenti di cui 48 a Roma, eccepì la prescrizione quinquennale
estintiva delle ragioni creditorie del Miragoli, che avrebbe preso a
decorrere dal 31 luglio 1965 e, in ipotesi, dalla data della entrata
in vigore della legge 300/1970. Al contraddittorio scritto, autorizzato
dal pretore, partecipò la sola S.A.S. con le note 27 ottobre 1977, in
cui insisteva nelle deduzioni esposte nella memoria di costituzione. Il
pretore non ha delibato le ragioni svolte dalla convenuta sul tema
della eccezione di prescrizione, limitandosi a riprodurre nel
provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte si è costituita la sola S.A.S. con atto,
depositato il 27 febbraio 1978, in cui ha chiesto dichiararsi
irrilevante e in ipotesi infondata la questione di costituzionalità
sollevata d’ufficio dal pretore, ma non è comparsa alla pubblica
udienza del 21 marzo 1979.
La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato
intervento;
s) ord. 7 giugno 1976 (n. 198 ord. 1977), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella
controversia promossa da De Rosa Michele contro l’A.T.A.C. con ricorso
depositato l’11 marzo 1975 in cui chiese dichiararsi il suo diritto
alla retribuzione delle ore di straordinario effettuate negli anni di
lavoro nella azienda, secondo il trattamento ex lege più favorevole di
quello ex contrattazione collettiva, e, di conseguenza, condannare
l’A.T.A.C. alla corresponsione, a favore di esso ricorrente, a titolo
di differenze nella misura di lire 2.576.472.
Tale ricorso fu seguito da altro ricorso depositato il 16 ottobre
1975, in cui il De Rosa chiese che le retribuzioni di ore di
straordinario gli fossero liquidate sulla base di diversi parametri a
lui più favorevoli.
Dalle copertine dei due fascicoli trasmessi dalla cancelleria della
pretura alla concelleria della Corte e dalla intestazione della stessa
ordinanza di rimessione (definita “sentenza”) non risulta che
l’A.T.A.C. siasi costituita in alcuna delle due controversie, né la
cancelleria della pretura ha rimesso alla cancelleria della Corte
originali o copie di atti e documenti provenienti dalla convenuta;
soltanto nel processo verbale dell’udienza dell’8 marzo 1976 si dà
atto della presenza dei procuratori delle parti, del provvedimento di
riunione dei due ricorsi per connessione e dell’autorizzazione del
pretore al contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione
quinquennale dei crediti reclamati dal ricorrente, sollevata
dall’A.T.A.C., la quale non vi ha partecipato; al che ha, per contro,
provveduto il De Rosa con le note depositate il 15 maggio 1976, in cui
ha, tra l’altro, richiamato precedenti giurisprudenziali della
Cassazione intesi ad escludere il corso della prescrizione quinquennale
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri.
Il pretore ha riprodotto la ordinanza 9 giugno 1976 nel
provvedimento di rimessione nel quale non ha delibato la fondatezza
delle peculiari argomentazioni hinc inde prospettate.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; è invece
intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 21 giugno 1977, in cui, richiamando atti di intervento
spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la infondatezza della
questione di costituzionalità; conclusioni, cui la Avvocatura generale
dello Stato si è rimessa nella pubblica udienza del 21 marzo 1979;
t) ord. 7 giugno 1976 (n. 199 ord. 1977), notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella
controversia promossa da Di Segni Marzio contro l’A.T.A.C. Nel foglio
pervenuto alla cancelleria della Corte il 18 aprile 1977 il cancelliere
della pretura di Roma dichiara di trasmettere il fascicolo della causa
e di allegare i verbali d’udienza, l’ordinanza, i fascicoli di parte,
copia della raccomandata inviata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei Deputati e copia della ordinanza notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri. Peraltro, dai fascicoli di parte è
pervenuto il solo fascicolo dell’attore, nel quale, però, non è
inserito il ricorso introduttivo, di cui non risulta sulla copertina
del fascicolo la data del deposito; di detto ricorso non c’è copia
autentica né informe nel carteggio pervenuto alla Corte, nel quale si
rinvengono invece le note autorizzate 14 maggio 1976 del ricorrente in
originale e due veline. Della convenuta è inserita nel carteggio la
memoria difensiva, depositata il 2 marzo 1976, in cui si è eccepita
la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente “ai
sensi dell’art. 2948, quarto comma, così come interpretato dalla
sentenza n. 63/1966 e successive dalla Corte costituzionale” sulla
base delle peculiarità del rapporto dei ferrotranvieri
(argomentazioni cui il Di Segni ha replicato nelle note autorizzate 12
maggio 1976, il cui contenuto è identico all’altro delle note estese
nell’interesse del De Rosa).
Il pretore, che pur aveva autorizzato il contraddittorio scritto
sulla eccezione dell’A.T.A.C. si è limitato a riprodurre nel
provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare
il grado di stabilità del rapporto dei ferrotranvieri.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, mentre la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato attività in tutto
identica all’altra svolta nel procedimento n. 198 ord. 1977;
u) ord. 7 giugno 1976 (n. 201 ord. 1977), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella
controversia promossa da Pietrucci Gastone contro l’A.T.A.C., con
ricorso, che, dalla copertina del fascicolo d’ufficio, risulta
depositato l’11 marzo 1975, ma del quale non sono pervenuti alla Corte
né l’originale, né copie autentiche o informi.
La documentazione è in tutto identica a quella inserita nel
procedimento, introdotto con la ord. n. 199/1977.
Il pretore, che pur aveva autorizzato il contradditorio scritto
sulla eccezione di prescrizione quinquennale opposta dall’A.T.A.C., si
è limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare il
grado di stabilità del rapporto dei ferrotranvieri.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, mentre la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato attività in tutto
identica all’altra svolta nel procedimento n. 198/1977;
v) ord. 7 giugno 1976 (n. 200 ord. 1977), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977 nella
controversia promossa da Poso Benvenuto contro l’A.T.A.C., con ricorso
depositato l’11 marzo 1975, in cui chiese dichiararsi il diritto alla
retribuzione delle ore di straordinario effettuate negli anni di lavoro
nell’azienda secondo il trattamento ex lege, più favorevole rispetto
a quello ex contrattazione collettiva, e condannare la convenuta al
pagamento delle differenze, e ai conseguenti adempimenti contributivi.
Con altro ricorso depositato il 16 ottobre 1975 il Poso chiese che le
retribuzioni di ore di straordinario gli fossero liquidate sulla base
di diversi parametri a lui più favorevoli.
Si costituì l’A.T.A.C. con memoria depositata il 26 febbraio 1976,
in cui eccepì la prescrizione quinquennale dei diritti rivendicati
dal ricorrente ponendo in rilievo le peculiarità del rapporto dei
ferrotranvieri, che lo munivano di stabilità, e richiamando le leggi
604/1966 e 300/1970; argomentazioni cui replicò il Poso nelle note
depositate il 13 maggio 1976, che il pretore, dopo aver disposto la
riunione dei due ricorsi, aveva autorizzato.
Il pretore non ha neppure delibato le argomentazioni hinc inde
prospettate e si è limitato a riprodurre nel provvedimento di
rimessione il testo della ordinanza 9 giugno 1975.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte mentre la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto la stessa attività
espletata nel procedimento n. 198/1977.
z) ord. 15 ottobre 1977 (n. 542 ord. 1977), comunicata, notificata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 1 febbraio 1978, nella
controversia promossa da Caprioli Amelio contro l’A.T.A.C. con ricorso
datato 22 aprile 1975 (dagli atti pervenuti alla Corte non risulta con
chiarezza il tempo del deposito; forse 10 maggio 1975), in cui,
premesso di essere stato assunto come fattorino nel 1953 e di aver poi
esplicato mansioni di conduttore di tram e infine di impiegato
amministrativo sino alla fine del rapporto per pensionamento (12
novembre 1972), chiese che, ai sensi degli artt. 2099 e 2103 c.c., 18
r.d. 148/1931, 11 c.c.n.1. ferrotranvieri e 13 legge 300/ 1970, gli
fosse riconosciuto il diritto di conseguire la differenza tra gli
emolumenti percepiti e quelli effettivamente dovuti in relazione alle
mensioni di fatto spiegate sia nel corso del rapporto sia alla
cessazione del medesimo. Si costituì l’A.T.A.C. con memoria 24 giugno
1976, di cui non risulta la data del deposito, chiedendo dichiararsi
in via preliminare la improponibilità della domanda ai sensi dell’art.
10 r.d. 148/1931, stante l’omissione del reclamo gerarchico, in via
pregiudiziale la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti
vantati dal Caprioli venuti a maturare prima dei cinque anni dalla
introduzione del ricorso.
Nel contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione
quinquennale sollevata dall’A.T.A.C., autorizzato dal pretore, il
Caprioli, con note 14 aprile 1977 e 7 ottobre 1977, non solo contestò
la fondatezza della eccezione di prescrizione, ma ne denunciò
l’inammissibilità per tardività; dal suo canto, l’A.T.A.C., nelle
note 29 settembre 1977, depositate il successivo 30, si richiamò al
particolare statuto dei ferrotranvieri e alla legge 300/ 1970. Nel
provvedimento di rimessione il pretore non ha preso posizione sulle
contrapposte argomentazioni specifiche del caso, limitandosi a
riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha per contro
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 14 febbraio 1978, in cui, richiamando il contenuto di
atti d’intervento, spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la
declaratoria d’infondatezza della questione di costituzionalità;
conclusioni che l’Avvocatura generale dello Stato ha confermato nel
corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979;
x) ord. 11 giugno 1977 (n. 384 ord. 1977), comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 2 ottobre 1977 nella
controversia, promossa da Auletta Renato contro il Banco di Napoli con
ricorso depositato il 9 giugno 1975, in cui chiese la ricostruzione
della propria carriera con tutte le conseguenze di carattere economico
tenendo presente che il periodo lavorativo espletato dal ricorrente va
dal 3 luglio 1939 al 31 dicembre 1973 e il riconoscimento del grado di
contabile, conseguito già nel 1953 con il conseguente sviluppo della
carriera nel ruolo “A” sino al pensionamento; domandò dichiararsi il
Banco tenuto a corrispondergli gli arretrati dal 3 aprile 1953 al 1964
sulla base dello stipendio come sopra aggiornato; instò, tra l’altro,
perché gli venissero riconosciute le aggiunte speciali per campagne
di guerra ai fini delle indennità aggiuntive di buonuscita e fosse
assoggettato a revisione il trattamento pensionistico. Il Banco si
costituì mediante memoria 14 giugno 1976, in cui chiese dichiararsi
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la prescrizione ex
art. 2946 c.c. di ogni diritto al riconoscimento della qualifica
rivendicata, e la prescrizione, ex art. 2948, n. 4 c.c., di ogni
pretesa a differenze retributive per essere i rapporti di lavoro dei
dipendenti del Banco assistiti da stabilità. All’invito del pretore
rivolto alle parti ad illustrare la eccezione di prescrizione
quinquennale, prestò ascolto il solo Auletta che, con note 14 maggio
1977, affermò risultare dalla documentazione che esso Auletta aveva
più volte richiesto il riconoscimento dei propri diritti: il pretore
si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione
l’ordinanza 9 giugno 1975 senza delibare le argomentazioni hinc inde
prospettate.
Avanti la Corte si è costituito il solo Banco con atto depositato
il 14 settembre 1977, in cui ha chiesto dichiararsi irrilevante e
comunque manifestamente infondata la questione di costituzionalità
per non essere l’art. 2948, n. 4 c.c. in contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione; conclusioni illustrate nella memoria 8 marzo 1979 e
nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979, cui ha partecipato
anche l’Avvocatura generale dello Stato, la quale aveva spiegato
intervento per la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo, con
l’atto depositato il 31 ottobre 1977, dichiararsi infondata la
questione di costituzionalità.
2. – La ord. 12 gennaio 1976 (n. 292 ord. 1976), comunicata,
notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 9 giugno
1976, è stata resa dal pretore di Roma nella controversia promossa da
Borgia Giovanna contro la Soc. Autostrade con ricorso, depositato il 14
novembre 1974, in cui chiese dichiararsi il diritto dell’attrice a
percepire, in tutti i suoi elementi, anche prima del 1 gennaio 1963,
la stessa retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli
accordi sindacali per il personale maschile di età superiore agli anni
21 inquadrato nella sua stessa categoria e classe e condannare
conseguentemente la convenuta al pagamento a favore di essa Borgia
delle somme tutte che costituiscono la differenza tra quanto dalla
stessa percepito nel corso del rapporto di lavoro e quanto avrebbe
dovuto percepire per gli stessi titoli in relazione all’accertamento,
sollocitato con la prima domanda.
La convenuta, costituitasi mediante memoria depositata il 24 giugno
1975, eccepì in via preliminare la prescrizione estintiva
quinquennale di eventuali e contestati diritti maturati
antecedentemente al 21 novembre 1969, in subordine sollevando eccezione
d’incostituzionalità dell’art. 2948, n. 4 c.c., nel significato
assunto dopo la sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale in
relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Alla udienza di comparizione il pretore fissò termine per la
presentazione di note sulla eccezione di prescrizione e le parti, sia
pure in diverso modo, fruirono di detto termine; il pretore ha
riprodotto la ordinanza 9 giugno 1975, precisando che la questione
d’incostituzionalità era stata sollevata (non d’ufficio, ma) dalla
convenuta Autostrade.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto:
1. – Motivazioni e dispositivo delle venticinque ordinanze
divergono sol per le generalità delle parti delle controversie di
lavoro e per ciò che la questione di costituzionalità “dell’art.
2948, n. 4 c.c. nel testo modificato dalla decisione n. 63 del 1 giugno
1966 della Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione” è stata sollevata d’ufficio dal giudice a quo, ad
esclusione della controversia, promossa da Borgia Giovanna, nella quale
la ha prospettata la convenuta Soc. Autostrade (n. 292 ord. 1976). Per
cui la riunione dei venticinque procedimenti – stante l’identità
della prospettazione s’impone.
2. – Nella ordinanza 9 giugno 1975 e nelle ventiquattro ordinanze
successive il pretore di Roma, richiamate le sent. 63/1976, 143/1969,
86/1971 e 174/1972 di questa Corte, reputa che la pronunzia, da ultimo
menzionata, se intesa a determinare la reviviscenza in parte qua di
norma espunta dall’ordinamento per effetto della sent. 63/1966,
incontrerebbe ostacolo nell’art. 134 Cost., e ne inferisce la
permanente vigenza del precetto della non decorrenza della
prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. in costanza di tutti
i rapporti di lavoro privato. Inoltre le sopravvenute leggi 604/ 1966
e 300/1970, con limitare la esperibilità dei licenziamenti,
provocano, sempre a giudizio del pretore, la sostanziale parificazione,
in punto a stabilità, dei rapporti di lavoro privato e dei rapporti di
lavoro pubblico. “La distinzione introdotta, pertanto, in tema di
decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro con la
decisione n. 63/1966 di incostituzionalità dell’art. 2948, n. 4 c.c.
limitatamente al rapporto privato – argomenta il giudice a quo – ha
creato una ingiusta sperequazione ed una manifesta disparità di
trattamento, non meno ingiustificata tra le due categorie di
cittadini: i lavoratori privati e quelli pubblici, che si trovano in
identica situazione per quanto concerne la disciplina giuridica del
rispettivo rapporto di lavoro.
“Tale manifesta disparità di trattamento sul piano sostanziale si
traduce sul piano processuale in una palese violazione del diritto di
difesa del pubblico impiegato nei confronti del lavoratore privato.
Mentre infatti quest’ultimo potrà azionare senza limiti di tempo il
proprio credito retributivo, attesa l’attuale imprescrittibilità del
relativo diritto nel corso del rapporto di lavoro, il pubblico
dipendente potrà far valere in giudizio il suo diritto soltanto nei
limiti della prescrizione, attesa nei suoi confronti la normale
decorrenza della prescrizione estintiva anche in costanza del
rapporto”.
“La posizione di privilegio riconosciuta al dipendente privato
rispetto a quello pubblico, in seguito al disposto dell’art. 2948, n.
4 c.c. nel testo modificato dalla decisione n. 63/ 66 di codesta
Corte, appare pertanto sospetta di incostituzionalità”.
Tali i tratti salienti della ordinanza 9 giugno 1975.
Orbene, posto che il pretore, sulle tracce della sent. 174/ 1972
di questa Corte, ha istituito equipollenza tra l’art. 3 legge 604/1966
e l’art. 129 d.P.R. 3/1957 in tema di scioglimento del rapporto e tra
il procedimento inteso a piegare l’inottemperanza della p. A. al
provvedimento risolutivo del rapporto d’impiego dichiarato illegittimo
e l’art. 18 legge 300/ 1970, sarebbesi dovuto verificare se ai
rapporti dedotti in giudizio, si applicassero gli artt.3 legge 604/1966
e 18 legge 300/ 1970; indagine che il pretore non ha svolto neppure
nella controversia Miragoli- S.A.S. in cui il datore di lavoro si era
richiamato alle dimensioni quantitative della propria impresa, tenute
d’occhio dall’art. 35 legge 300/1970.
Inoltre, il pretore ha sotteso le eccezioni preliminari di
prescrizione, sollevate dai datori di lavoro, al comune esponente
della prescrizione quinquennale, senza tener conto delle obiezioni,
che, indipendentemente dal coordinamento tra le sentenze di questa
Corte, erano state opposte dai lavoratori ricorrenti, e, ancor meno, di
ciò che nella più parte delle controversie si prospettavano
rivendicazioni di qualifica e riconoscimenti di mansioni superiori o
diverse, rispetto alle quali il pretore non si è fatto minimamente
carico dei regolamenti e della disciplina collettiva, prospettati dai
datori di lavoro e oppugnati dai lavoratori, né dell’art. 13 legge
300/1970; contestazioni che in qualche caso hanno indotto datori di
lavoro ad invocare la prescrizione decennale in regime di concorso
elettivo o in opposto modo successivo con la prescrizione
quinquennale; prescrizione quinquennale alla cui eccezione qualche
lavoratore, pur muovendo in via d’ipotesi dalla data di entrata in
vigore della legge 300/1970, aveva opposto la efficacia interruttiva
del deposito del ricorso nella cancelleria della Pretura (circostanza
che, indipendentemente dalla allegazione degli attori, emergeva dalla
lettura di non pochi fascicoli di causa), nonché la tardività della
eccezione stessa, sollevata in spreto della legge 533/1973 sul rito
speciale del lavoro; prescrizione quinquennale, preliminarmente alla
quale qualche datore di lavoro aveva postulato altra eccezione, il cui
esame doveva essere svolto in via preventiva (ad es., transazione in
sede sindacale anteriore alla instaurazione della controversia).
La constatazione della mancata verifica, che in ogni controversia
s’impone ed è purtroppo mancata, dell’applicabilità della legge
300/1970, pur se non si considerino, come per contro si deve, le
peculiarità delle singole controversie, soltanto alcune delle quali si
sono segnalate, non vuole suonare accettazione o reiezione da parte di
questa Corte del presupposto, ad un tempo normativo e fattistico, su
cui la prospettazione del pretore si basa, ma persegue l’unico scopo di
giustificare la restituzione degli atti di tutti i procedimenti al
pretore onde proceda, ex actis, alla valutazione di rilevanza della
questione pur in tali sensi prospettata; valutazione, nel compiere la
quale sarà d’uopo scrutinare se a far valere la diversità di
trattamento, tra lavoratori privati e lavoratori pubblici, siano
legittimati quelli o, come sembrano suggerire non pochi precetti della
Costituzione, questi (il quale dubbio non è univocamente sciolto nella
ordinanza 9 giugno 1975 se per un verso si lamenta l’attentato al
diritto di difesa perpetrato in danno dei lavoratori del settore
pubblico, e per altro verso si denuncia l’eccessivo favore, di cui
sarebbero gratificati i lavoratori del settore privato) e, ancor più a
monte, se i termini della disuguaglianza siano da identificarsi nel
settore pubblico o nel settore privato ovvero se, come han posto in
rilievo accreditate correnti dottrinali e giurisprudenziali, punti di
emersione delle quali si colgono in alcune disposizioni delle leggi
604/1966 e 300/1970, si impongono più articolate categorie; il tutto
/ si ripete – con riferimento alla singola controversia di lavoro e
senza indulgere ad inutili astrazioni. Giudizio, delibatorio sì ma
puntuale che potrebbe convincere, è ovvio, il pretore a pronunciarsi
sul merito di alcune controversie senza sollevare la presente o altra
questione di costituzionalità, correlata a diversi parametri.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i venticinque procedimenti, ordina la restituzione degli
atti alla Pretura di Roma, sezione lavoro, che, con le ordinanze
indicate in motivazione, aveva ritenuto non manifestamente infondata
la questione di costituzionalità dell’articolo 2948, n. 4 c.c., così
come modificato per effetto della sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della
Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere