Ordinanza N. 510 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1993
Data deposito/pubblicazione
31/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, prof. Cesare
RUPERTO;
aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),
promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1982 dal Pretore di
Sondrio – sezione distaccata di Morbegno, nel procedimento penale a
carico di Paride Cariboni ed altro iscritta al n. 669 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1992;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Sondrio – sezione distaccata di
Morbegno, nel corso del procedimento penale a carico di Cariboni
Paride ed altro, imputati di avere costruito un impianto di seggiovia
in zona montana soggetta a vincolo paesistico, senza aver ottenuto la
concessione edilizia (reato p. e p. dall’art. 20, lett. c), della
legge 28 febbraio 1985, n. 47), e senza essere in possesso della
prescritta autorizzazione regionale, sia pure conseguita poi in
sanatoria (reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies del d.l. 27 giugno
1985, n. 312), con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 (R.O. n. 669
del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
citato art. 1-sexies aggiunto al d.l. 27 giugno 1985, n. 312 dalla
legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, il quale punisce ogni
violazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento
con le sanzioni previste dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata “nella
parte in cui riserva il medesimo trattamento punitivo – sia in
positivo che sotto il profilo estintivo – tanto all’autore del fatto
che non abbia ottenuto l’autorizzazione in sanatoria che all’autore
del fatto che tale autorizzazione abbia conseguito”, si porrebbe in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento
rispetto al disposto della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma
della quale la concessione in sanatoria estingue i reati
contravvenzionali da essa previsti, in materia edilizia;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata
questione in tutto analoga, con la sentenza n. 269 del 1993;
che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a
discostarsi da tale pronuncia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8
agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Sondrio – sezione distaccata di
Morbegno, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA