Ordinanza N. 511 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1989
Data deposito/pubblicazione
30/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’INVIM), dell’art. 49, terzo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di
registro) e dell’art. 60, lettere e) e f), del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), in relazione all’art. 142 del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso
proposto da Seemann Werner contro l’Ufficio Registro Atti Privati di
Milano, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale
dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
1. – Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di
Milano, nel giudizio di appello proposto da Werner Seeman, cittadino
svizzero, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 giugno 1988,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24
della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’INVIM), nella parte in cui
rinvia per i modi e termini dell’accertamento e riscossione
dell’INVIM all’imposta di registro, 49, comma terzo, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di registro), nella
parte in cui rinvia, per le modalità di notificazione dell’avviso di
accertamento, ai modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, e
60, comma primo, lettere e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), in quanto, in tema di notificazione di avvisi di
accertamento per INVIM a straniero residente all’estero, di cui sia
noto all’amministrazione finanziaria il luogo di residenza, escludono
l’applicazione dell’art. 142 c.p.c., o non prevedono, quanto meno, la
comunicazione al contribuente del deposito dell’atto presso la casa
comunale, mediante avviso da spedirsi al luogo di residenza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza
della questione.
Considerato che, diversamente da quanto mostra di ritenere il
giudice a quo, per giurisprudenza costante, condivisa da questa Corte
(cfr. sent. n. 189 del 1974), la normativa dettata dall’art. 58 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente la necessità del
domicilio fiscale – che il contribuente (sia italiano che straniero),
ai sensi del comma quarto della suindicata disposizione, è tenuto ad
indicare in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che
vengono presentati agli uffici finanziari – ha carattere generale ed
è pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in
particolare all’INVIM (grazie ai concatenati rinvii operati dall’art.
19 del d.P.R. n. 643 del 1972 all’art. 49 del d.P.R. n. 634 del 1972
e da quest’ultimo all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che, a sua
volta, forma sistema con il precedente art. 58, espressamente
richiamato nelle lett. c) e d);
che, con l’indicazione del domicilio fiscale, viene a
determinarsi un sicuro punto di riferimento ai fini della
notificazione degli accertamenti, agevolandosi in tal modo
l’amministrazione finanziaria, esonerata dall’onere di ricerche al di
fuori del domicilio fiscale (cfr. sent. n. 189 del 1974), ma senza
lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale (sia
italiano che straniero) può precisare, sia pure nell’ambito del
domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi del suindicato
comma quarto dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, del
combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell’INVIM), 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di registro), e 60, comma
primo, lett. e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI