Ordinanza N. 512 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1989
Data deposito/pubblicazione
30/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1989
Presidente: dott. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro familiari), e dell’art. 19, secondo comma,
della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), promossi con tre ordinanze emesse il 12 e il 26 gennaio
1989 dal Tribunale di Trieste, iscritte rispettivamente ai nn. 242,
243 e 265 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 20 e n. 22, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, all’esito di due giudizi in cui i ricorrenti,
titolari di pensioni dirette – rispettivamente d’invalidità,
vecchiaia a carico dell’I.N.P.S. ed invalidità a carico della
Gestione speciale artigiani – avevano richiesto l’integrazione al
minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione
speciale artigiani, avendo il Pretore di Trieste accolto la domanda,
l’I.N.P.S. proponeva appello avverso le sentenze;
che il Tribunale di Trieste, con due ordinanze entrambe emesse
il 12 gennaio 1989, ha sollevato, in relazione all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui, malgrado le
molteplici pronunce d’incostituzionalità, preclude tuttora
l’integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata
dalla Gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione
erogata dall’assicurazione generale obbligatoria, ovvero dalla
medesima Gestione;
che il medesimo giudice, durante analogo giudizio di appello, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989, la medesima
questione, dubitando altresì della legittimità costituzionale, per
violazione del principio di eguaglianza, dell’art. 19, secondo comma,
della legge 22 luglio 1966, n. 613, disposizione dichiarata anch’essa
più volte costituzionalmente illegittima nella parte in cui
permarrebbe in vigore quanto al divieto di integrazione al minimo
della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale
commercianti per chi sia titolare di pensione diretta a carico della
stessa Gestione;
Considerato che le questioni, per l’identità o l’analogia
dell’oggetto, possono essere congiuntamente esaminate e decise con un
unico provvedimento;
che, con sentenza n. 81 del 1989, l’art. 1, secondo comma, della
legge 12 agosto 1962, n. 1339, è già stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo sotto ogni profilo, e quindi anche in
riferimento alla prospettata ipotesi di preclusione dell’integrazione
al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale per gli
artigiani in caso di cumulo con gli altri trattamenti indicati nella
medesima disposizione;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
che anche l’art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966,
n. 613, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
riferimento alla medesima ipotesi di cumulo oggi denunciata, con
sentenza n. 179 del 1989;
che pure tale seconda questione è perciò inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge
12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui esclude
l’integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata
dalla Gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione
erogata dalla stessa Gestione o dall’assicurazione generale
obbligatoria, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 81 del 1989, questione sollevata, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in
epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19, secondo comma, della legge
22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti
attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella
parte in cui esclude l’integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia
titolare di pensione diretta a carico della stessa Gestione, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179 del
1989, questione sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI