Ordinanza N. 513 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1989
Data deposito/pubblicazione
30/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Pretore
di Roma nel procedimento civile vertente tra la Soc. “STE.MO” e
Calcagno Carlo, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dalla
società STE.MO contro l’arch. Carlo Calcagno per ottenerne la
condanna al pagamento di lire 1.052.780 (comprensive dell’importo di
un assegno bancario risultato scoperto e delle spese di protesto)
più gli interessi legali e i danni da svalutazione monetaria, il
Pretore di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, pervenuta alla
Corte il 13 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1277 cod. civ. “nella parte in cui dispone che nelle
obbligazioni pecuniarie il rischio inerente a fenomeni svalutativi o
inflattivi, verificatisi durante la mora del debitore, non si
trasferisce su quest’ultimo in conformità di quanto disposto
dall’art. 1221 cod. civ., ma continua a gravare sul creditore, il cui
credito viene estinto dal tardivo pagamento della quantità di valuta
originariamente stabilita”;
che la questione è stata sollevata dal giudice remittente dopo
avere pronunziato sentenza parziale di condanna del convenuto al
pagamento della somma su indicata e degli interessi moratori a sensi
dell’art. 1224, primo comma, cod. civ., “riservando al definitivo la
pronunzia in ordine ai danni da svalutazione monetaria”;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che l’ordinanza pretorile tende a eliminare l’ostacolo
opposto dall’art. 1277 cod. civ. alla rivalutazione della somma
oggetto dell’obbligazione principale nella misura del tasso di
inflazione verificatosi dal giorno della mora del debitore, la quale,
se la questione fosse accolta, avrebbe l’effetto di trasformare
l’obbligazione di valuta in obbligazione di valore;
che tale prospettazione del thema decidendum, a parte
l’incongruenza col petitum formulato dall’attrice, è contraddittoria
con la sentenza parziale che ha già determinato l’oggetto della
condanna del debitore all’adempimento applicando il principio
nominalistico, onde nel prosieguo del giudizio a quo non potrà più
venire in considerazione l’art. 1277, ma soltanto l’art. 1224,
secondo comma, ai fini del risarcimento del maggior danno sofferto
dal creditore a causa dell’impossibilità di reimpiego della somma,
che si provi essere concretamente derivata dall’inadempimento;
che pertanto la questione è sfornita di rilevanza ai sensi
dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visti gli artt. 26 della legge ora citata e 9 delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1277 del codice civile,
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI