Ordinanza N. 513 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1991
Data deposito/pubblicazione
30/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta
comunale sull’incremento di valore degli immobili) promosso con
ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Civitavecchia nel ricorso proposto da s.a.s. “La
Lucchina” contro l’Ufficio del Registro di Civitavecchia iscritta al
n. 481 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno
1991;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza in data 10 aprile 1987, pervenuta a
questa Corte il 26 giugno 1991, la Commissione tributaria di primo
grado di Civitavecchia, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643, nella parte in cui, prevedendo un identico trattamento
sanzionatorio tanto per l’omessa quanto per la tardiva dichiarazione
– senza predisporre un’adeguata graduazione delle relative sanzioni –
si porrebbe in contrasto:
a) con l’art. 3 della Costituzione, poiché disciplinerebbe in
modo uguale situazioni diverse;
b) con l’art. 76 della Costituzione, in relazione al criterio
di cui all’art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825,
poiché non commisurerebbe la sanzione all’effettiva entità
oggettiva e soggettiva delle violazioni;
che nel giudizio così promosso è intervenuta l’Avvocatura
generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato che anche nel presente giudizio, come in quello già
definito da questa Corte con sentenza n. 84 del 1989, la Commissione
remittente non mira ad ottenere una pronuncia che sottragga ad ogni
sanzione l’ipotesi della tardiva dichiarazione, ma piuttosto, ad un
intervento che, realizzando una ragionevole graduazione fra le
sanzioni attinenti alle fattispecie di omessa e tardiva
dichiarazione, presuppone l’opera del legislatore;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile, e che, al riguardo, appare comunque opportuno
reiterare l’invito al legislatore affinché adegui la disciplina
sanzionatoria in oggetto ad un criterio di maggiore razionalità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 23, primo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Civitavecchia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI