Ordinanza N. 514 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1989
Data deposito/pubblicazione
30/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania nel procedimento vertente tra Reali Giovanni
e l’Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 278 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Reali
Giovanni ed avente ad oggetto l’accertamento di reddito effettuato
dall’Ufficio delle imposte dirette di Verbania, la Commissione
tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 27
febbraio 1989 (reg. ord. n. 278 del 1989) denunciava, in riferimento
agli artt. 3, 53 e 76 Cost., l’art. 76, terzo comma, d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597, secondo cui la lottizzazione o l’esecuzione di
opere dirette all’edificabilità dei terreni ed alla successiva
vendita si considerano, con presunzione assoluta, effettuate a fini
speculativi;
che, il giudice rimettente affermava di sollevare la questione
ora detta soltanto per non ingenerare il sospetto di voler decidere
la causa allo scopo di procurarsi dall’Amministrazione delle finanze
il compenso, dovuto esclusivamente per le decisioni di merito;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
deduceva doversi dichiarare la manifesta inammissibilità della
questione;
Considerato che la Commissione tributaria pone a base della
rimessione alla Corte una considerazione del tutto estranea
all’oggetto del giudizio principale, qual è quella del compenso ai
giudici tributari;
che pertanto si impone una pronuncia di manifesta
inammissibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 76, terzo comma, d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76
Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI