Ordinanza N. 515 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1989
Data deposito/pubblicazione
30/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ottavo comma, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con
ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania nel procedimento promosso da Colla Pierino e
Colla Giorgio contro l’Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Colla
Pierino e Giorgio ed avente ad oggetto l’accertamento di redditi ai
fini dell’ILOR, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania
con ordinanza del 31 marzo 1989 (reg. ord. n. 280 del 1989)
sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed
ottavo comma, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636;
che secondo il Collegio rimettente il sistema di retribuzione
dei componenti le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado,
commisurato al numero dei ricorsi decisi, poteva indurre le
Commissioni stesse a non sollevare questioni di legittimità
costituzionale, onde ottenere l’immediata percezione del compenso,
ciò che non trovava fondamento nella legge delega per la riforma
tributaria 9 ottobre 1971 n. 825 e ledeva il principio di
indipendenza dei componenti stessi;
che la Commissione dubitava ancora della ragionevolezza del
detto sistema di retribuzione, che nei casi concreti avrebbe potuto
talvolta comportare per i componenti delle commissioni compensi
superiori a quelli percepiti dal Primo Presidente della Commissione
centrale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o infondatezza
della questione;
Considerato che gli artt. 2, 13 e 13- bis d.P.R. n. 636 del 1972
sono manifestamente estranei alla questione in quanto si riferiscono,
rispettivamente, ai criteri di nomina di componenti le commissioni
tributarie di primo e secondo grado, ed agli uffici di segreteria;
che la censura concernente l’asserito eccesso di delega è
manifestamente infondata in quanto la citata legge n. 825 del 1971
non prescrive alcuno specifico criterio per la corresponsione del
compenso e quindi non vieta che questo sia ragionevolmente
commisurato sul numero dei ricorsi decisi;
che l’indipendenza del giudice da ogni altro potere non è
toccata da norme relative alla sua retribuzione
(v. ord. n. 379 del 1989);
che peraltro, come già detto, il detto criterio non si presenta
come irragionevole, non risultando così valicati i limiti della
discrezionalità riservata al legislatore;
che pertanto la questione si presenta sotto tutti i profili
dedotti come manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, settimo e ottavo comma, 12, 13 e 13-bis
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3,
76, 108 e 110 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di
Verbania con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI