Ordinanza N. 516 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1989
Data deposito/pubblicazione
30/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie),
dell’art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985 n.146, convertito
nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), promosso con ordinanza emessa il
17 aprile 1989 dal Pretore di Sapri nel procedimento penale a carico
di Grasso Antonio, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile
1989, sollevava, ad istanza della difesa, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47
(Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-quater del
decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21
giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28
febbraio 1985, n. 47), dichiarandola non manifestamente infondata
nella parte in cui prevedono l’estinzione dei reati contravvenzionali
quando l’interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della
condanna: e ciò con riferimento all’art. 3 della Costituzione;
Considerato in diritto che, null’altro essendo riferito
nell’ordinanza, non è possibile rendersi conto in che mai consista
la questione, e tanto meno perché il giudice a quo consideri viziati
da illegittimità costituzionale gli articoli impugnati, dato che non
si conosce quale sia la situazione di specie che l’ordinanza intende
confrontare con quegli articoli, riferendosi all’art. 3 della
Costituzione;
che conseguentemente non è nemmeno possibile comprendere
perché il giudice ritenga rilevante una questione virtualmente
inesistente nell’ordinanza, in guisa che tutto il provvedimento
appare viziato da assoluta integrale mancanza di motivazione sotto
ogni riguardo;
che, pertanto, la questione, così come prospettata, dev’essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
che, tuttavia, il giudice rimettente dev’essere avvertito che,
se la questione sottoposta al suo esame fosse nei termini di cui alla
sentenza n. 167 del 1989 di questa Corte, essa è già stata
dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione
(interpetrativa di rigetto);
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-quater del
decreto legge 23 aprile 1985 n. 146, convertito nella legge 21 giugno
1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47), con riferimento all’art. 3 della Costituzione,
sollevata dal Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI