Ordinanza N. 519 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1991
Data deposito/pubblicazione
30/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
29 settembre 1973, n. 600 (Norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie) e 98, comma sesto, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito) promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 marzo 1988 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Napoli iscritte
rispettivamente ai nn. 454, 455, 456 e 457 del registro ordinanze
1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell’anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che la commissione tributaria di Napoli – adita da Zavota
Carmine, Mazza Alberto, Russo Davide e Pelella Vincenzo
(rappresentanti legali rispettivamente delle società Lixena S.p.A.,
Elsa S.p.A., Span S.p.A. e DP1 S.r.l.) con ricorsi avverso le
iscrizioni a ruolo loro notificate quali responsabili ex art. 98
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e riguardanti il pagamento di
penalità, soprattasse ed interessi dovuti dalle società di cui
erano stati amministratori – ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 98, 6
co., d.P.R. n. 602 del 1973, cit., – in riferimento agli artt. 3, 24
e 76 della Costituzione – nella parte in cui non prevedono la
notifica agli ex-amministratori di società degli addebiti contestati
per il periodo in cui erano in carica e della conseguente
applicazione di sanzioni pecuniarie;
che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata
(violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione) consente che divenga
definitivo un accertamento per inerzia del soggetto d’imposta (la
società) senza dare al coobligato solidale (l’amministratore
responsabile) la possibilità di esercitare le azioni da lui ritenute
opportune per la tutela dei suoi diritti, non essendo prevista in suo
favore alcuna notifica dell’atto di accertamento;
che inoltre la Commissione rimettente prospetta la violazione
dell’art. 76 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega
atteso che l’art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (contenente la
delega al Governo per emanare disposizioni in materia di
accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso tributario) non
prevede alcuna possibilità di “sostituzione tributaria” in assenza
di avviso di accertamento;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato richiamando le precedenti
pronunce di questa Corte di non fondatezza (sentenza n. 348 del 1987)
e di manifesta infondatezza (ordinanza 21 gennaio 1988 n. 48; n. 591
del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990), in relazione alle quali
la Commissione rimettente non adduce profili nuovi;
Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata la
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione non essendo leso il diritto di difesa “perché nulla
vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie
ragioni nel procedimento tributario” (sent. n. 348 del 1987);
che tale pronuncia è stata ribadita con successive ordinanze di
manifesta infondatezza (n. 48 del 1988; n. 591 del 1988; n. 246 del
1989; n. 178 del 1990), né la Commissione rimettente prospetta nuovi
profili di valutazione;
che la tutela del rappresentante del soggetto passivo non è
compressa per effetto della mancata previa notifica dell’atto di
accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene
pecuniarie in considerazione della riconosciuta possibilità di
impugnare l’iscrizione a ruolo e di svolgere, in quella sede, ogni
difesa diretta a contestare sia il rapporto di rappresentanza, sia la
legittimità dell’applicazione delle pene pecuniarie nei confronti
del soggetto passivo;
che, sotto altro profilo, non è violato l’art. 76 della
Costituzione atteso che le norme censurate non prevedono alcuna
ipotesi di “sostituzione tributaria”;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie)
e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, sollevate dalla Commissione
tributaria di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI