Ordinanza N. 52 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
18/06/1979
Data deposito/pubblicazione
18/06/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/06/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
– Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI- Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63/1966 della
Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1978
dal tribunale di Massa, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.
Montedison e Raffagnagi Dino, iscritta al n. 288 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 250 del 6 settembre 1978.
Udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con la ordinanza 7 marzo 1978 (poi notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6
settembre 1978) resa nella controversia di lavoro promossa da
Raffagnagi Dino contro la S.p.a. Montedison (n. 288 ord. 1978), il
tribunale di Massa chiede a questa Corte che decida se l’art. 2948, n.
4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63 del 10 giugno
1966 della Corte costituzionale, violi l’art. 3 della Costituzione per
il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai
dipendenti di rapporti di lavoro privato stabile.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato che il sospetto di incostituzionalità è stato nel
tribunale suscitato da ciò che l’art. 2948, n. 4, cod. civ., così
come deve leggersi a seguito della sentenza 63/1966, dopo il mutamento
intervenuto nella legislazione con l’entrata in vigore dello Statuto
dei lavoratori, finirebbe con versare in contrasto con l’art. 3 Cost.,
che riuscirebbe offeso dal miglior trattamento riservato ai lavoratori
del settore privato stabilizzato a discapito dei lavoratori del
settore pubblico; che, così rescrivendo, ha il giudice a quo omesso di
verificare se al Raffagnagi e alla S.p.a. Montedison riesca applicabile
la legge 300/1970, specie in riferimento all’art. 35 della stessa e,
per quanto occorrer possa, all’art. 11 legge 604/1966; che, pertanto,
si rende necessaria la restituzione degli atti onde consentire al
tribunale quella valutazione di rilevanza della questione, che ha
omesso di effettuare. Il quale provvedimento, che con la presente
ordinanza si adotta, lascia libero il giudice a quo di conoscere del
merito della domanda senza riproporre la questione di
costituzionalità, in atto prospettata, alla Corte ovvero di scegliere
altri parametri di costituzionalità, sempre – anche in tale ipotesi –
verificata la rilevanza del dubbio di costituzionalità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che con
ordinanza 7 marzo 1978 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2948, n. 4, codice civile, così come
modificato a seguito della sentenza n. 63 del 10 giugno 1966, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere