Ordinanza N. 52 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
14/04/1980
Data deposito/pubblicazione
14/04/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/04/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani), e dell’art. 2 del d.l. 30 marzo 1978,
n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e
di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 24 maggio
1978, n. 220, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1978 dal
pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Bertele’ Renata
e Novara Anna, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell’8
novembre 1978.
Visto l’atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato;
udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per
il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la
Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla
rilevanza della proposta questione.
Ritenuto che, con l’ordinanza del 5 maggio 1978, è stata proposta
dal pretore di Torino, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, n. 1, della
legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui non consente di
dichiarare cessato un rapporto locatizio non soggetto a proroga legale,
per urgente ed improrogabile necessità del locatore o di un suo
prossimo congiunto, e dell’art. 2, commi primo ed ultimo, in relazione
al comma quarto, n. 2, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, nella parte in
cui non consente l’esecuzione di un provvedimento di rilascio per
inesistenza del diritto alla proroga legale, quale che sia la
situazione abitativa del locatore o dei suoi familiari più prossimi,
mentre, per contro, consente l’esecuzione di un provvedimento
dichiarativo di cessazione della proroga legale della locazione per
urgente ed improrogabile necessità del locatore o di un suo prossimo
congiunto, deducendosi che, per effetto di tale normativa, il
conduttore più abbiente, che non ha diritto alla proroga, può
paralizzare l’azione del locatore diretta ad ottenere il rilascio
dell’immobile per motivi di necessità, mentre il conduttore meno
abbiente, che ha diritto alla proroga, non può opporsi all’esecuzione
del provvedimento che ha dichiarato la sussistenza dello stato di
necessità dell’alloggio in capo al locatore.
Considerato che il denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è
stato successivamente sostituito dall’art. 2 del d.l. 24 giugno 1978,
n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395;
che ad esso è seguito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito
con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, il quale dispone, con
l’art. 1, ultimo comma, aggiunto dalla legge di conversione, che
l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il
29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è
fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso,
e con l’art. 3, primo comma, nel testo sostituito dalla legge di
conversione, che la data di esecuzione dei provvedimenti indicati
all’art. 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi
primo, secondo, terzo e quinto del citato art. 2 del d.l. n. 298 del
1978, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilità e
indicandone i motivi, di avere la urgente necessità di adibire
l’immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o
dei figli;
che in virtù dell’art. 6, comma secondo, del successivo d.l. 15
dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15
febbraio 1980, n. 25, resta in ogni caso ferma la disposizione di cui
al ricordato art. 3 del d.l. n. 21 del 1979, come modificato dalla
legge n. 93 del 1979;
che, sempre nelle more del presente giudizio, è altresì
sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato nuova
disciplina delle locazioni degl’immobili urbani, specificamente con il
combinato disposto degli artt. 58,59, n. 1, e 65, nella parte in cui
attribuisce al locatore il diritto di recesso per necessità di
destinare l’immobile ad uso proprio o dei prossimi congiunti,
relativamente a contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di
abitazione in corso al momento dell’entrata in vigore della legge (30
luglio 1978), soltanto ove le locazioni fossero già soggette a proroga
legale, con l’esclusione del diritto di recesso nei confronti dei
conduttori in forza di contratti non compresi nelle proroghe, perché
percettori di un reddito superiore agli otto milioni di lire annue;
che questa Corte, con sentenza n. 22 del 1980, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale del combinato disposto dei citati artt.
58, 59, n. 1, e 65, “nella parte in cui esclude il diritto di recesso
per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga”;
che il citato art. 65, dettato per i contratti non soggetti a
proroga, in corso all’anzidetta data del 30 luglio 1978, si applica,
per effetto del suo secondo comma, anche a quei contratti per i quali,
alla medesima data, sia in corso procedimento per convalida di licenza
o di sfratto per finita locazione, nei limiti indicati dalla sentenza
di questa Corte n. 18 del 1980;
che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al
giudice a quo, affinché accerti, alla stregua della nuova normativa,
se la sollevata questione sia tuttora rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere