Ordinanza N. 521 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1991
Data deposito/pubblicazione
30/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,
prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 17 aprile 1991 dal Pretore di Casale Monferrato nel procedimento
penale a carico di Pirro Raffaele iscritta al n. 442 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell’anno 1991;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Casale Monferrato, con ordinanza del 17
aprile 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento all’art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte
in cui impone la decisione immediata sulla eccezione d’incompetenza
territoriale e vieta di ritornare sulla questione nel corso del
dibattimento;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza della
questione;
Considerato che non può essere accolta l’eccezione
d’inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato in ordine al
difetto di rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo pone
in dubbio la legittimità costituzionale della norma impugnata nel
momento in cui deve farne applicazione decidendo immediatamente
l’eccezione d’incompetenza territoriale dedotta dalla difesa
dell’imputato;
che, nel merito, questa Corte ha già avuto occasione di
rilevare che la competenza territoriale del giudice penale è
disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove il reato è
stato commesso, con finalità che attiene in modo prevalente alla
economia processuale, sì da consentire che ivi si dia luogo alla
miglior concentrazione delle attività del processo; il che spiega la
minor rigidità della detta disciplina rispetto a quella stabilita
per la competenza funzionale, la quale, invece, investe l’intrinseca
idoneità del giudice alla funzione (v. sent. n. 77 del 1977);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
principio sancito dall’art. 25 della Costituzione tutela
essenzialmente l’esigenza che la competenza degli organi giudiziari,
al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga
sottratta ad ogni possibilità di arbitrio, attraverso la
precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali
fissati in anticipo e non in vista di singole controversie (v. ancora
cit. sent. n. 77 del 1977);
che, quindi, la norma impugnata non contrasta in alcun modo con
il contenuto del precetto costituzionale come sopra precisato, sia
perché restano sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri
in base ai quali la competenza deve essere stabilita, in modo da dare
all’interessato la certezza circa il giudice che lo deve giudicare,
sia perché l’imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa
per la proposizione dell’eccezione d’incompetenza territoriale
corrisponde alla richiamata peculiare natura della competenza in
esame, per cui il legislatore può legittimamente ritenere, nella sua
discrezionalità, di limitare la possibilità di rilevarne i vizi a
vantaggio dell’interesse all’ordine ed alla speditezza del processo
(cfr. anche sentt. nn. 1 del 1965, 139 del 1971, 174 del 1975 e 77
del 1977);
che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 491, primo comma, del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento all’art. 25, primo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Casale Monferrato con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI