Ordinanza N. 523 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1989
Data deposito/pubblicazione
06/12/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/11/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa
il 7 luglio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ausonia Assicurazioni contro il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altro, iscritta al
n. 146 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno
1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 luglio 1986 (R.O. 146/1989)
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto
dalla S.p.a. Ausonia Assicurazioni contro il Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
4, 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel
testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in
cui consente il computo; nelle categorie protette, dei lavoratori
invalidi già occupati nell’impresa, ed assunti per il tramite del
collocamento ordinario, a condizione che l’invalidità non dipenda da
causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia
inferiore al 60%;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che identica questione è stata dichiarata
inammissibile da questa Corte con sentenza n. 346 del 1987, per esser
stata costantemente affermata in materia la giurisdizione del giudice
ordinario, talché la pronuncia costituzionale che egualmente ne
seguisse resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI