Ordinanza N. 526 del 1995
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1995
Data deposito/pubblicazione
28/12/1995
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1995
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY;
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanze emesse:
1) il 19 novembre 1993 dal Tribunale di Reggio Calabria
sull’appello proposto da Tropea Domenico, iscritta al n. 446 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 1995;
2) il 27 ottobre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria sulle
richieste riunite proposte da Scali Evelina ed altri, iscritta al n.
453 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1995;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 19
novembre 1993 e 27 ottobre 1992, rispettivamente pervenute il 26
giugno 1995 e il 3 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12-quinquies, secondo comma, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,
successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,
essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta
dall’ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanza n. 41 del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12-quinquies, secondo comma,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e
27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola