Ordinanza N. 535 del 1995
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1995
Data deposito/pubblicazione
29/12/1995
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1995
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature); degli artt. 3, 4, comma
2, e 6, comma 2, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629
(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature);
degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 nonché dell’intero testo del decreto-legge
16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), promossi con ordinanze emesse il 27 ottobre
1994 dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima;
l’11 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto (n. 2 ordinanze); il 13 e
31 ottobre 1994 dal Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena
(n. 2 ordinanze); il 15 dicembre 1994 dal Pretore di Tempio Pausania,
sezione distaccata di Olbia; il 27 (n. 2 ordinanze), 13, 12, 24 (n.
3 ordinanze) e 27 gennaio 1995 dal Pretore di Ferrara, sezione
distaccata di Comacchio; il 4 febbraio 1995 dal Pretore di Roma,
sezione distaccata di Tivoli; il 24 gennaio 1995 dal Pretore di
Brescia; il 24 gennaio 1995 dal Pretore di Perugia, sezione
distaccata di Assisi; il 20 gennaio 1995, il 6 febbraio 1995 (n. 2
ordinanze) e il 20 gennaio 1995 dal Pretore di Roma, sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto; il 31 gennaio 1995 dal Pretore di
Grosseto; il 23 febbraio 1995 (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995
(n. 3 ordinanze) e il 23 febbraio 1995 dal Pretore di Lucca; il 16
febbraio 1995 dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di
Comacchio; il 27 febbraio 1995 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Roma,
sezione distaccata di Tivoli; il 6 marzo 1995 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; il 28
febbraio 1995 dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia;
il 6 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Udine; il 23 dicembre 1994 dal Pretore di
Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 10 marzo 1995
dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 2 marzo 1995,
l’8 marzo 1995 (n. 2 ordinanze), il 6 marzo 1995, il 2 marzo 1995 (n.
2 ordinanze), il 3 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) e il 6 marzo 1995 (n.
2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Udine; il 24 febbraio 1995 dal Pretore di
Roma; l’8 novembre 1994 e il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Bologna;
il 30 marzo 1995, il 15 febbraio 1995 e il 13 marzo 1995 dal Pretore
di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 16 marzo 1995 (n. 2
ordinanze) dal Pretore di Grosseto; l’8 novembre 1994 dal Pretore di
Bologna; il 18 febbraio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Messina; il 24 gennaio 1995 (n. 2
ordinanze) e il 30 gennaio 1995 dal Pretore di Lucca; il 16 febbraio
1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto;
il 3 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) e il 24 febbraio 1995 dal Pretore di
Grosseto, iscritte rispettivamente ai nn. 64, 82, 83, 129, 130, 139,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 171, 176, 183, 195, 206, 207, 208,
209, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 240, 253, 254, 255, 256, 262,
264, 272, 282, 283, 284, 285, 286, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 312,
321, 322, 337, 338, 339, 341, 342, 396, 410, 418, 419, 420, 421, 442,
443, 469 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 35 e 36, prima serie speciale,
dell’anno 1995.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che – nel corso di altrettanti procedimenti penali nei
confronti di diversi imputati, promossi per essere stati effettuati,
in contrasto con le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento
(art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319), scarichi
oltre i limiti di accettabilità – i Pretori di Grosseto, con due
ordinanze emesse entrambe l’11 ottobre 1994 (R.O. nn. 82 e 83 del
1995), e della sezione distaccata di Massa Marittima, con ordinanza
emessa il 27 ottobre 1994 (R.O. n. 64 del 1995), di Forlì, sezione
distaccata di Cesena, con due ordinanze emesse rispettivamente il 13
ottobre (R.O. n. 129 del 1995) ed il 31 ottobre 1994 (R.O. n. 130
del 1995), e di Bologna, con tre ordinanze emesse l’8 novembre (R.O.
nn. 321 e 396 del 1995) ed il 26 ottobre 1994 (R.O. n. 322 del 1995),
hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune
disposizioni del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) con
riferimento a diversi parametri costituzionali;
che tutte le ordinanze denunciano l’art. 3 del decreto-legge n.
537 del 1994 (che modifica la disciplina delle sanzioni,
originariamente stabilita dal terzo comma dell’art. 21 della legge n.
319 del 1976, per gli scarichi oltre i limiti di accettabilità),
giacché la norma, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione,
determinerebbe un’irrazionale disparità nel trattamento penale delle
ipotesi di reato previste dalla legge n. 319 del 1976, risultando
punite con l’arresto o con l’ammenda (art. 21, primo e secondo comma,
della legge n. 319 del 1976) violazioni meno gravi e puramente
formali (quali l’apertura o l’effettuazione di scarichi senza la
prescritta autorizzazione), mentre la più grave condotta del
superamento dei limiti di accettabilità sarebbe sanzionata con la
sola ammenda ed in alcuni casi addirittura depenalizzata;
che l’art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 è denunciato
anche in riferimento agli artt. 9, 10, 11, 32 e 41 Cost. In
particolare i Pretori di Grosseto e di Forlì, sezione distaccata di
Cesena, ritengono che sarebbero lesi il diritto alla salute e la
tutela del paesaggio, configurato come diritto all’ambiente salubre
(artt. 32 e 9 Cost.); che la medesima disposizione accentuerebbe il
divario tra le norme nazionali e la disciplina comunitaria (direttiva
91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991), violando quindi l’art.
10 (Pretori di Grosseto e di Bologna) o gli artt. 10 ed 11 Cost.
(Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima); che lo
stesso art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 è ritenuto dal
Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, e dal
Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, in contrasto con
l’art. 41 Cost., perché, in ragione della successione delle
previsioni normative, sarebbe penalizzato l’imprenditore che ha
effettuato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle
prescrizioni di tutela ambientale; che il Pretore di Bologna ha
sollevato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3
dello stesso decreto-legge n. 537 del 1994 per irrazionale disparità
di trattamento (art. 3 Cost.), per contrasto con la normativa
comunitaria (art. 11 Cost.) e per violazione del diritto alla salute,
configurato come diritto all’ambiente salubre (art. 32 Cost.). L’art.
2 del decreto-legge n. 537 del 1994 – sostituendo il numero 2) del
primo comma dell’articolo 12 della legge n. 319 del 1976 – prevede
che dopo l’attivazione degli impianti centralizzati di depurazione i
limiti di accettabilità, nel recapito in fognature pubbliche, siano
stabiliti dai gestori del servizio. Ad avviso del giudice
rimettente, la violazione di tali limiti rimarrebbe priva di
sanzione, giacché la norma incriminatrice, contenuta nel successivo
art. 3, non comprende questa condotta tra quelle penalmente
rilevanti. Le stesse ordinanze indicano, nel dispositivo, tra le
disposizioni denunciate anche l’art. 6 del decreto-legge n. 537 del
1994, che stabilisce solo la data di entrata in vigore del
decreto-legge;
che il decreto-legge n. 537 del 1994 non è stato convertito in
legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione,
come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 17 novembre 1994; che la stessa materia è stata
successivamente disciplinata con il decreto-legge 16 novembre 1994,
n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature). Anche per alcune disposizioni di questo decreto-legge
sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, in
riferimento a diversi parametri costituzionali, con ordinanze emesse
nel corso di altrettanti procedimenti penali: dal Pretore di Tempio
Pausania, sezione distaccata di Olbia, il 15 dicembre 1994 (R.O. n.
139 del 1995); dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di
Comacchio, il 13 gennaio 1995 (R.O. n. 160 del 1995) ed il 12 gennaio
1995 (R.O. n. 161 del 1995); dal Pretore di Roma, sezione distaccata
di Tivoli, il 4 febbraio 1995 (R.O. n. 176 del 1995), e sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto, il 20 gennaio 1995 (R.O. n. 206
del 1995) ed il 23 novembre 1994 (R.O. n. 272 del 1995);
che il Pretore di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia,
ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 10, 70 e 77 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell’art. 3 (che modifica il regime
sanzionatorio degli scarichi oltre i limiti di accettabilità,
originariamente stabilito dal terzo comma dell’art. 21 della legge n.
319 del 1976) e dell’art. 6, comma 2 (che sottopone a sanzione
amministrativa chi apre o comunque effettua scarichi civili e delle
pubbliche fognature senza autorizzazione), del decreto-legge n. 629
del 1994. Il rimettente ritiene che la reiterazione del
decreto-legge, in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza
(art. 77 Cost.), costituisca una lesione del potere legislativo
attribuito al Parlamento (art. 70 Cost.). Le medesime disposizioni
sono ritenute in contrasto anche con il principio di eguaglianza
(art. 3 Cost.), perché la reiterazione di decreti-legge dal
contenuto in parte diverso può determinare differenti esiti nei
giudizi penali per condotte identiche. Inoltre sarebbe irrazionale
aver previsto sanzioni meno gravi per ipotesi di reato che causano
maggiore danno all’ambiente e sanzioni più gravi per violazioni solo
formali. Infine la nuova disciplina, in contrasto con l’art. 10
Cost., accrescerebbe il distacco dalla normativa comunitaria,
prevista dalla direttiva 91/271/CEE;
che anche il Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio,
ha sollevato, con due ordinanze e con motivazioni analoghe a quelle
già enunciate, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3
del decreto-legge n. 629 del 1994, in riferimento all’art. 77 Cost.
ed agli artt. 3, 9, 10, 41 e 77 Cost.; che il Pretore di Roma,
sezione distaccata di Tivoli e sezione distaccata di Castelnuovo di
Porto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77
Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2,
del decreto-legge n. 629 del 1994, che, peraltro, non contiene tale
disposizione;
che il decreto-legge n. 629 del 1994 non è stato convertito in
legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
1995;
che successivamente è intervenuto il decreto-legge 16 gennaio
1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature), a sua volta fatto oggetto di questioni di legittimità
costituzionale che coinvolgono il decreto-legge nella sua interezza o
si riferiscono solo agli artt. 3, 4, 5, 6, comma 2, e 7. Le questioni
sono state sollevate, nel corso di altrettanti procedimenti penali,
in riferimento a diversi parametri costituzionali, con ordinanze
emesse dai Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, il 24
gennaio (R.O. nn. 162, 163 e 170 del 1995), il 27 gennaio (R.O. nn.
158, 159 e 171 del 1995) ed il 16 febbraio 1995 (R.O. n. 240 del
1995); di Locri, sezione distaccata di Caulonia, il 28 febbraio 1995
(R.O. n. 262 del 1995); di Brescia, il 24 gennaio 1995 (R.O. n. 183
del 1995); di Roma, il 24 febbraio 1995 (R.O. n. 312 del 1995); di
Perugia, sezione distaccata di Assisi, il 24 gennaio 1995 (R.O. n.
195 del 1995); di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto,
il 20 gennaio (R.O. n. 209 del 1995), il 6 febbraio (R.O. nn. 207 e
208 del 1995) ed il 16 febbraio 1995 (R.O. n. 421 del 1991); di
Grosseto, il 31 gennaio (R.O. n. 217 del 1995), il 24 febbraio (R.O.
n. 469 del 1995), il 3 marzo (R.O. nn. 442 e 443 del 1995) ed il 16
marzo 1995 (R.O. nn. 341 e 342 del 1995); dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, il 2 marzo
(R.O. nn. 283, 296 e 297 del 1995), il 3 marzo (R.O. nn. 298 e 299
del 1995), il 6 marzo (R.O. nn. 256, 264, 286, 300 e 301 del 1995) e
l’8 marzo 1995 (R.O. nn. 284 e 285 del 1995); dal Pretore di Roma,
sezione distaccata di Tivoli, il 15 febbraio (R.O. n. 338 del 1995),
il 27 febbraio (R.O. nn. 253, 254 e 255 del 1995), il 10 marzo (R.O.
n. 282 del 1995), il 13 marzo (R.O. n. 339 del 1995) ed il 30 marzo
1995 (R.O. n. 337 del 1995); dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Messina, il 18 febbraio 1995 (R.O.
n. 410 del 1995), e dal Pretore di Lucca, il 24 gennaio (R.O. nn.
225, 226, 227, 418 e 419 del 1995), il 30 gennaio (R.O. n. 420 del
1995) ed il 23 febbraio 1995 (R.O. nn. 223, 224 e 228 del 1995);
che i Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, e di
Locri, sezione distaccata di Caulonia, dubitano della legittimità
costituzionale del decreto-legge n. 9 del 1995 nella sua interezza,
in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 Cost.;
che il Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, ha
denunciato il contrasto del decreto-legge n. 9 del 1995 con gli artt.
25 e 77 Cost. e in talune ordinanze anche con l’art. 3 Cost.,
sostenendo che la reiterazione dei decreti-legge dimostrerebbe la
mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza; che risulterebbe
violato il principio di riserva di legge e di certezza del diritto in
materia penale; che verrebbe sottratto al Parlamento l’esercizio del
potere legislativo; che sarebbe violato il principio di eguaglianza,
perché condotte identiche potrebbero essere giudicate in modo
differente;
che anche il Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia,
con ordinanza emessa il 28 febbraio 1995, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’intero testo del decreto-legge n. 9
del 1995 per violazione dell’art. 77 Cost., perché si sarebbe in
presenza di un decreto-legge reiterato senza i requisiti della
necessità ed urgenza;
che con numerose ordinanze emesse dai Pretori di Ferrara, sezione
distaccata di Comacchio; di Brescia; di Roma; di Perugia, sezione
distaccata di Assisi; di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di
Porto; di Grosseto; dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Udine; e dal Pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt.
3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost., questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3 dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995
nella sua interezza, ovvero limitatamente al comma 1 (che modifica la
disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo comma
dell’art. 21 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i
limiti di accettabilità) o al comma 2 (che abroga l’ultimo comma
dell’art. 21 della legge n. 319 del 1976);
che le diverse ordinanze propongono analoghe questioni di
legittimità costituzionale: l’art. 3, contenuto in un decreto-legge
reiterato ed adottato senza i requisiti della necessità ed urgenza,
inciderebbe sul potere legislativo del Parlamento, ponendosi in
contrasto con l’art. 77 Cost.; in violazione del principio
costituzionale di eguaglianza si determinerebbe, inoltre, una
disparità di trattamento, sia perché situazioni uguali possono
essere giudicate in modo diverso sotto la vigenza dei diversi
decreti-legge, sia perché ipotesi di reato più gravi, che causano
un maggiore danno all’ambiente, risulterebbero punite con minore
severità rispetto a violazioni meno gravi;
che alcune ordinanze prospettano la violazione dell’art. 9 Cost.,
per la mancata tutela del paesaggio, e dell’art. 32 Cost., per la
lesione del diritto alla salute, configurato come diritto
all’ambiente salubre;
che l’art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995 violerebbe gli artt.
10 e 11 Cost., essendo in contrasto con la normativa comunitaria, in
particolare con la direttiva 91/271/CEE;
che altre ordinanze ritengono che lo stesso art. 3 del
decreto-legge n. 9 del 1995 violi il principio di riserva di legge e
di certezza del diritto in materia penale, garantito dall’art. 25
Cost., ed inoltre determini, in contrasto con l’art. 41 Cost., una
situazione di svantaggio per chi ha effettuato investimenti per
adeguare i propri impianti alle precedenti prescrizioni di tutela
ambientale;
che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Messina ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge n. 9 del 1995 (che
modifica l’art. 22 della legge n. 319 del 1976) e dell’art. 5 dello
stesso decreto-legge n. 9 del 1995 (che esclude dalla disciplina
relativa agli scarichi il deflusso di acque per uso idroelettrico),
denunciando, con motivazioni analoghe a quelle sopra esposte, il
contrasto di tali disposizioni con gli artt. 2, 3, 9, 24, 25, 32, 42
e 77 Cost.;
che con ordinanze emesse dai Pretori di Brescia, di Lucca e di
Roma e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Udine, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25,
32, 41 e 77 Cost. e con argomentazioni analoghe a quelle sopra
esposte, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma
2, dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995, che non prevede più
come reato, configurandolo come illecito amministrativo, lo scarico
civile e delle pubbliche fognature non autorizzato (art. 21, ultimo
comma, della legge n. 319 del 1976);
che i Pretori di Perugia, sezione distaccata di Assisi, di
Grosseto e di Locri, sezione distaccata di Caulonia, hanno sollevato,
sempre in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 77 e 97 Cost.,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del medesimo
decreto-legge n. 9 del 1995, che introduce la possibilità di
ottenere l’autorizzazione in sanatoria, con conseguente estinzione
del reato, per gli scarichi effettuati senza la prescritta
autorizzazione;
che anche il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 non è stato
convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione,
come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 1995;
che nei giudizi introdotti con le ordinanze R.O. nn. 64, 83,
129, 321, 322 e 396 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel
decreto-legge n. 537 del 1994) e con le ordinanze R.O. nn. 139, 160,
161, 176, 206 e 272 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel
decreto-legge n. 629 del 1994), è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità delle
questioni, non essendo stati i due decreti-legge convertiti nel
termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Considerato che le ordinanze di rimessione si riferiscono tutte
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature: alcune
denunciano disposizioni del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537;
altre disposizioni del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629; altre
ancora disposizioni del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9;
che vengono prospettate questioni identiche o connesse,
concernenti le stesse o analoghe norme, sicché i giudizi possono
essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che i tre decreti-legge sottoposti a verifica di legittimità
costituzionale non sono stati convertiti in legge entro il termine di
sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione e sono pertanto
decaduti;
che la materia è stata successivamente disciplinata dal
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 17 maggio 1995, n. 172;
che, nella sua configurazione definitiva, la disciplina della
materia risulta per più aspetti mutata rispetto a quella considerata
nelle diverse ordinanze di rinvio, in particolare per il venir meno
di alcune delle norme denunciate (art. 3, comma 2, del decreto-legge
n. 629 del 1994; artt. 3, comma 2, 5 e 7 del decreto-legge n. 9 del
1995), come per la disciplina dell’autorizzazione in sanatoria (art.
7 del decreto-legge n. 9 del 1995), e per la prevista
inapplicabilità delle sanzioni ai pubblici amministratori che alla
data di accertamento della violazione dispongano di progetti
esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque
(norma introdotta nell’art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995 dalla
legge di conversione);
che, essendo mutato il quadro normativo complessivo, gli atti
vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché essi valutino se, in
base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora
rilevanti nei giudizi principali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici
rimettenti indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola