Ordinanza N. 539 del 1995
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1995
Data deposito/pubblicazione
29/12/1995
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1995
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY;
terzo, legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi) e artt. 30 e 23 legge 22 novembre 1988, n.
517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
Assemblee di Dio in Italia) (rectius: artt. 30 legge 22 novembre
1988, n. 516 e 23 legge 22 novembre 1988, n. 517) promosso con
ordinanza emessa il 23 gennaio 1995 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Torino sul ricorso proposto da Podio Valerio ed altra
contro la Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte iscritta
al n. 511 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno
1995;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 23 gennaio 1995 la Commissione
tributaria di primo grado di Torino ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 47, commi
secondo e terzo, della legge 20 maggio 1985, n.222, 30 della legge 22
novembre 1988, n.516 e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 con
riferimento all’art. 53 Cost.;
che la Commissione rimettente – premesso che il contribuente
ricorrente impugna il silenzio – rifiuto opposto dalla Direzione
generale delle entrate per il Piemonte all’istanza diretta ad
ottenere il rimborso della somma relativa alla quota dell’otto per
mille dell’IRPEF, versata dal medesimo ricorrente sui redditi
percepiti nell’anno 1989 – afferma che sussiste la rilevanza della
questione in quanto la destinazione di una parte dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche a fini non pubblici per volontà di
alcuni contribuenti, potrebbe porsi in evidente contraddizione con il
principio dell’imposizione fondata sulla capacità contributiva di
ciascun cittadino prevista dall’art. 53 Cost.;
che la Commissione rimettente sottolinea poi testualmente la
“non manifesta infondatezza della questione sollevata di
illegittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 53 della
Costituzione, degli articoli delle leggi sopracitate laddove anche la
destinazione allo Stato italiano della percentuale dell’8 per mille,
prevede il contributo fiscale solo di una parte dei contribuenti e
non già di tutti”;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di
rilevanza o comunque infondata;
Considerato che le norme censurate non sono impositive, ma sono
esclusivamente dirette a regolare la destinazione delle somme che
siano state percepite dall’Erario a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche ed in forza della disciplina di questa;
che l’ordinanza della Commissione rimettente non offre alcuna
motivazione in ordine alla circostanza che dalla caducazione della
disposizione censurata possa conseguire per il contribuente la
possibilità di ottenere il rimborso della quota riferibile all’otto
per mille dell’IRPEF pagata, circostanza che essa sola assicurerebbe
la rilevanza dell’incidente di costituzionalità;
che pertanto è del tutto carente la motivazione
dell’indefettibile requisito della rilevanza della sollevata
questione di legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 47, commi secondo e terzo,
della legge 20 maggio 1985, n.222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi), 30 della legge 22 novembre 1988, n.516
(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno) e 23 della
legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), sollevata, in
riferimento all’art. 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Torino con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola