Ordinanza N. 54 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
26/06/1965
Data deposito/pubblicazione
26/06/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/06/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA
JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott.
ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof.
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n.
1642, promossi con ordinanze del 13 giugno 1964 del Pretore di
Ottaviano, nei procedimenti penali a carico rispettivamente di
Stanziano Silvio e di Di Palma Giuseppe, iscritte ai nn. 140 e 141 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 26 settembre 1964, n. 238.
Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del
Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto che con le due menzionate ordinanze è stata proposta
questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico del D.P.R.
11 dicembre 1961, n. 1642, sotto il profilo del contrasto con gli artt.
76 e 77 della Costituzione per avere reso obbligatoria erga omnes la
clausola 7 dell’accordo collettivo provinciale di lavoro per gli
addetti alle industrie edili e affini della provincia di Napoli del 2
ottobre 1959, che istituisce una Cassa edile per gestire i contributi
dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e
festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali;
che a tenore del secondo comma dell’art. 9 delle Norme integrative
16 marzo 1956 il giudizio si è svolto in camera di consiglio;
Considerato che l’identità dell’oggetto dei giudizi promossi con
le due ordinanze rende opportuna la loro riunione;
che le due ordinanze, sia nella motivazione che nel dispositivo,
pur riferendosi al D.P.R. che ha reso obbligatorie le clausole
dell’accordo provinciale per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959
lo hanno erroneamente indicato non già con la data della sua
emissione, e il corrispondente numero di pubblicazione (9 maggio 1961,
n. 865) bensì con gli estremi propri di altro decreto (11 dicembre
1961, n. 1642) che approva gli accordi collettivi per le provincie di
Palermo, Siracusa, Catania, Trapani;
che tuttavia è da ritenere che l’errore incorso non sia tale da
indurre nullità del rapporto processuale avanti alla Corte poiché in
tutti gli altri atti della causa il decreto in contestazione risulta
esattamente indicato e le stesse ordinanze, pel riferimento che fanno
all’accordo economico per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959,
consentono la chiara identificazione dell’oggetto del giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza 12 novembre 1964, n.
79, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
unico del D.P.R. ora denunciato;
che per effetto di tale sentenza la disposizione stessa ha cessato
di avere efficacia, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione e non
può ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n.
87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa
Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865,
per la parte in cui rende obbligatorio l’art. 7 dell’accordo di lavoro
del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in conseguenza della
già avvenuta cessazione della sua efficacia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.