Ordinanza N. 54 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
02/04/1970
Data deposito/pubblicazione
02/04/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/03/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e
provinciale), modificato con le leggi 27 giugno 1942, n.851, e 9 giugno
1947, n. 530, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1968 dal
tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Domenichini
Guido ed altri ed il Comune di Ferrara, iscritta al n. 211 del registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 275 del 26 ottobre 1968.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Ferrara e del Ministro
per l’interno, e d’intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 1970 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi l’avv. Massimo Severo Giannini, per il Comune di Ferrara, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da
Domenichini Guido ed altri contro il Comune di Ferrara, il tribunale di
Ferrara dopo avere con sentenza non definitiva del 12 giugno 1968
estromesso dal giudizio per difetto di giurisdizione l’amministrazione
degli interni, chiamata in causa dalla parte convenuta, ha sollevato,
con ordinanza in pari data, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 99 e 103 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni, per contrasto con gli artt. 5, 128 e 130 della
Costituzione (questione analoga ad altra dichiarata non fondata da
questa Corte con sentenza n. 94 del 1965);
che dagli atti di causa risulta che il Comune non si è opposto
all’accoglimento della domanda degli attori, fondantesi sul regolamento
speciale di gestione e del personale delle imposte di consumo
deliberato dal Consiglio comunale nelle sedute del 17 gennaio 1963 e
del 28 febbraio 1963 e approvato dalla G.P.A. il 28 giugno dello stesso
anno;
che la deliberazione in data 23 aprile 1964, con la quale la Giunta
comunale intendeva dare ulteriore attuazione al menzionato regolamento,
contiene esplicita conferma del ricorrere dei presupposti di fatto
addotti dagli attori a sostegno della domanda;
che tale delibera fu restituita dalla G.P.A. alla Giunta comunale
in base a rilievi attinenti alla interpretazione del regolamento e che
successivamente la stessa Giunta comunale in data 1 ottobre 1964 ebbe a
confermare integralmente la precedente deliberazione, senza più
ottenere l’approvazione;
che davanti a questa Corte si è costituito il Comune di Ferrara ed
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura dello Stato: si è anche costituito il
Ministro per l’interno, rappresentato dall’Avvocatura stessa, che
peraltro all’udienza di discussione ha dichiarato di recedere;
Considerato che l’ordinanza del tribunale, pur avendo motivato
quanto alla rilevanza della dedotta questione di legittimità
costituzionale sotto il profilo della incidenza del controllo tutorio
sulla efficacia della deliberazione comunale del 23 aprile 1964, se
equiparata a “confessione”, ha omesso di porsi il problema della
necessità o meno dell’approvazione tutoria ai fini, invece,
dell’efficacia della delibera medesima quale mezzo di prova liberamente
valutabile dal giudice, anche con riferimento al comportamento
processuale delle parti;
che può esser dubbio, d’altronde, se la G.P.A. abbia esercitato
nella specie il controllo di merito previsto dalle disposizioni di
legge denunciate o non invece un controllo di legittimità, che sarebbe
come tale eventualmente suscettibile di disapplicazione da parte del
giudice ordinario;
che si rende perciò necessario un nuovo esame sulla rilevanza nei
sensi di cui sopra.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.