Ordinanza N. 54 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
15/03/1972
Data deposito/pubblicazione
15/03/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/03/1972
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
promossi con 17 ordinanze emesse il 12 maggio e il 16 giugno 1971 dal
tribunale di Napoli in altrettanti procedimenti per la dichiarazione di
fallimento di Ripoli Vincenzo ed altri, Lento Filomena, ditta Ugo Di
Stefano, Salerno Carmine, quale titolare della Industria Luceneon,
Annunziata Assunta, Sommese Tommaso, Pellecchia Santo, Mottola Gennaro
e Durazzo Anna, società Imago Elettronica, Bianco Concetta, ditta Pan
di Pagano Aldo, Costantini Mario, Di Genua Giovanni, Meola Giuseppe,
Doriano Alfonso, Torre Giuseppina e Cimmino Ferdinando, iscritte ai nn.
da 336 a 352 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal
tribunale di Napoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3
e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di
legittimità costituzionale dell’art. 22, terzo comma, del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui
dispone che, se la Corte d’appello accoglie il ricorso per la
dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del
tribunale, rimette a quest’ultimo gli atti, onde proceda alla
dichiarazione di fallimento;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971 questa
Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (così detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di
cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già dichiarate non fondate
con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – MICHELE FRAGALI
– COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.