Ordinanza N. 540 del 1990
Corte Costituzionale
Data generale
14/12/1990
Data deposito/pubblicazione
14/12/1990
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1990
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv.
Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442
(rectius 444), secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di
Pistoia nel procedimento penale a carico di Riccioni Lorenzo,
iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell’anno 1990;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza 4 aprile 1990,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 248
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e
442, rectius 444, secondo comma, del codice di procedura penale,
lamentando che essi consentono l’applicazione della pena richiesta
senza accertamento di responsabilità, in riferimento agli artt. 13,
primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111 primo comma,
della Costituzione;
Considerato che analoghe questioni sono state ritenute non fondate
con sentenza n. 313 del 1990 e che l’ordinanza non adduce nuovi
argomenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte Costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale e 442, rectius 444, secondo comma, del
codice di procedura penale, promossa dall’ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma,
101 e 111, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI