Ordinanza N. 540 del 1995
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1995
Data deposito/pubblicazione
29/12/1995
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1995
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY;
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle
disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi
lavorati esteri), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Macerata nel procedimento penale a carico di Arturo Minoliti,
iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell’anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale promosso, in
relazione alla detenzione di 4,8 kg di tabacco lavorato estero, per
il reato di contrabbando previsto e punito dall’art. 282, lettera f),
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata, con
ordinanza emessa il 16 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento
all’art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo
9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti
il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri);
che le disposizioni denunciate consentono, per i reati di
contrabbando di tabacchi lavorati esteri punibili con la sola pena
della multa, l’estinzione del reato mediante definizione in via
amministrativa ed affidano all’Ispettorato compartimentale dei
monopoli di Stato il potere di applicare in tal caso la confisca;
dispongono inoltre che il processo verbale sia inviato all’autorità
giudiziaria competente qualora l’Ispettorato compartimentale dei
monopoli non consenta la definizione in via amministrativa o il
termine per la conciliazione sia trascorso inutilmente;
che il giudice rimettente ritiene che le norme denunciate
configurino un meccanismo di conciliazione amministrativa che esclude
qualsiasi tipo di intervento dell’autorità giudiziaria nella
cognizione e nella decisione in ordine ai reati di contrabbando
punibili con la sola pena della multa. Ne deriverebbe un contrasto
con l’art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, per
l’assoluta impossibilità dell’autorità giudiziaria di effettuare
qualsiasi sindacato e di esercitare il potere giurisdizionale;
che l’ordinanza di rimessione fa presente che analoga questione
di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso giudice, è
già stata dichiarata infondata dalla Corte, con la sentenza n. 79
del 1995; ma, non condividendo tale soluzione, prospetta come, in
presenza della conciliazione amministrativa, l’autorità giudiziaria
non verrebbe a conoscenza della notizia del reato. Difatti, benché
nel caso di specie gli atti fossero stati trasmessi al pubblico
ministero, ad avviso del giudice rimettente il meccanismo della
conciliazione amministrativa, così come disciplinato dalle norme
denunciate, escluderebbe qualsiasi tipo di intervento dell’autorità
giudiziaria, che sarebbe pertanto privata del potere di esercitare
qualsiasi controllo e di accertare l’estinzione del reato;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale, ora
riproposta, è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n.
79 del 1995, giacché gli effetti del pagamento da parte del
denunciato della somma legittimamente determinata
dall’amministrazione finanziaria consistono, per legge,
nell’estinzione del reato di contrabbando. A seguito della
definizione in via amministrativa il procedimento penale non può
avere corso e deve essere archiviato. L’autorità giudiziaria, che
venga a conoscenza del reato, anche in ragione della convalida del
sequestro, non è vincolata alle valutazioni amministrative, potendo
sempre apprezzare se la conciliazione era ammissibile, rientrando nei
casi consentiti dalla legge, e se la relativa procedura è stata
correttamente conclusa;
che, in ogni caso, le argomentazioni del giudice rimettente si
attaglierebbero non al potere dell’amministrazione finanziaria di
definire la procedura in via amministrativa, ma al supposto divieto
di informare l’autorità giudiziaria, alla quale peraltro, nel caso
di specie, gli atti relativi alla notizia del reato erano stati
trasmessi;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre
1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il
contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata,
in riferimento all’art. 02, primo e secondo comma, della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Macerata con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola