Ordinanza N. 541 del 1995
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1995
Data deposito/pubblicazione
29/12/1995
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1995
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY;
legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1993 dalla Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul
ricorso proposto da Carmela Scarpinati, iscritta al n. 413 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 marzo 1993, la Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge
18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica
di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), “nella
parte in cui subordinano il diritto alla pensione di riversibilità
del coniuge superstite alla condizione che il matrimonio sia durato
almeno un anno”;
Considerato che le disposizioni denunciate, limitatamente alle
parole “purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero
sia nata prole, ancorché postuma”, sono già state dichiarate
costituzionalmente illegittime con sentenza n. 162 del 1994;
che, pertanto, la questione sollevata con l’ordinanza in epigrafe
va dichiarata manifestamente inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968,
n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e
51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola