Ordinanza N. 547 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1987
Data deposito/pubblicazione
17/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
15 dicembre 1982 n. 916 (ulteriore differimento di termini previsti
in diverse norme tributarie), convertito in legge 12 febbraio 1983 n.
27, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1986 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Udine, iscritta al n. 2 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale dell’anno 1987;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, avendo la s.a.s. Linear Mobili presentato una
dichiarazione integrativa di sostituto d’imposta al fine di ottenere
la definizione agevolata di pendenze tributarie di cui al d.l. 10
luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, l’Ufficio
delle imposte dirette di Cervignano del Friuli respingeva la
dichiarazione ai sensi dell’art. 2- ter d.l. 15 dicembre 1982 n. 916,
come convertito dalla l. 12 febbraio 1983 n. 27, risultando essa
presentata bensì tempestivamente ad ufficio territorialmente
incompetente, ma tardivamente all’ufficio competente;
che la Commissione tributaria di secondo grado di Udine, adita
in appello nel giudizio promosso dalla suddetta società, con
ordinanza del 30 giugno 1986 (reg. ord. n. 2 del 1987) sollevava, in
riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2- ter cit., nella parte in cui non rinviava
all’art. 32, ottavo comma, d.l. n. 429 del 1982 cit., il quale,
riferendosi alle dichiarazioni integrative rese dai contribuenti,
considerava valide quelle presentate nei termini, ancorché ad uffici
territoriali incompetenti;
che il differente trattamento sembrava alla Corte ingiustificato
e perciò contrastante col principio d’eguaglianza;
Considerato che l’identità di situazioni poste a confronto, sul
cui presupposto il collegio rimettente censura la suddetta differenza
di trattamento, è palesemente insussistente; diversa infatti, non
solo a fini generali ma anche ai più limitati effetti delle
agevolazioni tributarie in discorso, è la funzione della
dichiarazione resa dal contribuente rispetto a quella presentata dal
sostituto d’imposta: infatti quest’ultima non mira soltanto ad
assicurare all’Erario la quota che il sostituto deve trattenere al
sostituito, ma ha un ulteriore valore cognitivo, quello cioè di
consentire agli uffici di avere notizia che quest’ultimo possiede
determinate fonti di reddito, mettendoli conseguentemente in grado di
verificare tempestivamente l’esistenza e l’esattezza delle
dichiarazioni, che lo stesso sostituito a sua volta è obbligato a
rendere, ed eventualmente a procedere gli accertamenti del caso;
che ben diversa e più grave risulta dunque la situazione di
pericolo che il ritardato ricevimento della dichiarazione da parte
dell’ufficio competente produce per le fondamentali esigenze di
tempestivo accertamento da parte dell’Erario (cfr. sent. n. 128 del
1986);
che peraltro spetta al legislatore valutare in qual grado, nelle
diverse fattispecie, l’inosservanza di una norma possa pregiudicare
il buon funzionamento dell’ufficio e disporre quindi la relativa (ed
eventualmente differenziata) disciplina;
che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2- ter d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come
convertito in l. 12 febbraio 1983 n. 27, sollevata in riferimento
all’art, 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Udine con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI