Ordinanza N. 548 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1987
Data deposito/pubblicazione
17/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in
l.7 agosto 1982 n. 516; promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo, iscritta al
n. 22 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell’anno
1987;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, essendo stata iscritta a ruolo a carico di Fiore
Michele irpef per l’anno 1979, insieme agli interessi e soprattassa
per mancato tempestivo versamento, ed avendo il medesimo provveduto
al pagamento dell’imposta entro il 30 settembre 1982 ai sensi
dell’art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982 n.
516, la Commissione tributaria di primo grado di Palermo annullava la
soprattassa e dichiarava dovuti gli interessi;
che la Commissione tributaria di secondo grado – adita in
appello dal Fiore, il quale lamentava di dover
pagare gli interessi pur dopo avere chiesto di fruire della
definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi del
d.l. cit. – con ordinanza del 5 marzo 1986 (reg. ord. n. 22 del 1987)
sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 cit. il quale,
secondo l’ordinanza stessa, determinava “una disparità di
trattamento tra i contribuenti per i quali era stata iscritta a ruolo
l’imposta evasa ed i contribuenti per i quali
l’Amministrazione non aveva ancora provveduto all’iscrizione e che
pertanto hanno fruito di tutti i benefici della
l. n. 516”;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva dichiararsi l’inammissibilità e in subordine la non
fondatezza della questione;
Considerato che il collegio rimettente non indica la disposizione
del d.l. n. 429 del 1982, convertito in l. n. 516 del 1982, con cui
sarebbero concessi benefici a favore dei contribuenti per i quali
l’Amministrazione non provvide all’iscrizione a ruolo; benefici che
sarebbero negati, per contro, nel caso di avvenuta iscrizione;
che, del resto, nello stabilire norme di agevolazione della
definizione di pendenze tributarie, ampia ed insindacabile in sede di
controllo della legittimità costituzionale è la discrezionalità
del legislatore, il quale ben può avere riguardo, in materia di
obbligo di corresponsione di interessi, dei diversi stati in cui si
trova la pretesa dell’amministrazione finanziaria;
che pertanto la questione dev’essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in
l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI