Ordinanza N. 549 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1987
Data deposito/pubblicazione
17/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato
dall’art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, ordinanza emessa il 5 dicembre
1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta
al n. 281 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell’anno
1987;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Bonavitacola
Oscar ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel
1980 (e dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche-irpef) degli interessi su un mutuo contratto per l’acquisto
di una casa con l’Enpas e garantito da cessione di parte dello
stipendio e da una fideiussione assicurativa, la Commissione
tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 5 dicembre
1985 (reg. ord. n. 281 del 1987) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n.
597, come modificato dall’art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, il quale
consentiva la detta deducibilità soltanto nel caso in cui gli
interessi fossero stati pagati per effetto di un contratto di mutuo
garantito da ipoteca su immobili;
che la limitazione a questo solo tipo di contratto e di garanzia
sembrava alla Commissione ingiustificata e perciò contrastante col
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la tutela dell’interesse
all’acquisto della proprietà dell’abitazione (art. 47 Cost.) e col
principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza della
questione;
Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto
già decisa con sentenza n. 143 del 1982 (nonché con le ordinanze
nn. 365 del 1983, 342 del 1985 e 263 del 1987);
che con detta sentenza è stato escluso ogni contrasto tra la
norma impugnata e gli artt. 3 e 53 Cost., essendo la limitazione
della deducibilità degli interessi ai soli mutui ipotecari
giustificata dall’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di
controllare l’effettiva sussistenza del negozio da cui nascono gli
interessi stessi, attraverso la sua realità e la pubblicità della
garanzia ipotecaria;
che detta giustificazione vale anche ad escludere il prospettato
contrasto con l’art. 47 Cost.;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n.
597, come modificato dall’art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata
in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost. dalla Commissione
tributaria di primo grado di Brescia con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI