Ordinanza N. 55 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
26/06/1965
Data deposito/pubblicazione
26/06/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/06/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
1952, n. 3361, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1964 dal
Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Gemmati Natale,
la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,
Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al n. 162 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 269 del 31 ottobre 1964.
Visti gli atti di costituzione di Gemmati Natale e della Sezione
speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;
udita nell’udienza pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per l’Ente di riforma.
Ritenuto che con ordinanza del 24 maggio 1962, ritualmente
notificata e pubblicata, il Tribunale di Bari ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361,
con cui il signor Vincenzo Cassano veniva espropriato di certi terreni
siti in agro Castellaneta (Taranto) segnati in catasto alla partita n.
2923, foglio 7, part. 25 e 14, in applicazione della legge di riforma
fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;
che, secondo l’ordinanza, questi terreni sarebbero appartenuti, non
al Cassano, ma alle signore Pastore e Perniola, dalle quali sarebbero
stati precedentemente acquistati per usucapione trentennale e che dopo
l’esproprio li avrebbero venduti al signor Natale Gemmati, che perciò
li rivendica nel giudizio di merito;
che questa Corte con ordinanza 8 maggio 1963 ha rimesso gli atti al
Tribunale di Bari perché accertasse se l’usucapione, a favore delle
signore Pastore e Perniola, era veramente maturata al 15 novembre 1949
e se i terreni venduti al Gemmati erano quelli usucapiti dalle due
danti causa;
che il Tribunale di Bari con ordinanza 25 giugno 1964, ritualmente
notificata e pubblicata, ha ritrasmesso gli atti a questa Corte dando
generica risposta affermativa sui due quesiti sottopostigli;
che in questa sede si sono costituiti il Gemmati e la Sezione
speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;
Considerato che, ai fini della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale, occorre stabilire se i terreni,
rivendicati dal Gemmati e iscritti in catasto coi nn. 25 e 14, siano
stati usucapiti dalle signore Pastore e Perniola al 15 novembre 1949,
giorno a cui si deve far riferimento quanto alla titolarità dei beni
da espropriare (sentenza n. 41 del 1959 della Corte costituzionale), ed
inoltre se siano stati venduti da costoro al Gemmati con l’atto
Labellarte del 9 ottobre 1954;
che, allo stato, l’usucapione non risulta provata sia perché le
dichiarazioni dei tre testimoni appariscono inesatte e perfino
contraddittorie, sia perché della permuta non formalizzata, alla quale
sarebbe succeduta la presa di possesso ad usucapionem, non è traccia
nei rogiti di trasferimento dei terreni, che si richiamano invece ad
atti formali, sia perché del muro a secco, con cui si sarebbe attuata
la presa di possesso, si ha notizia per la prima volta nell’atto del
1923, mentre in quello del 1921 il “paretone” sembra riferirsi ad altro
fondo;
che ad ogni modo i terreni espropriati dall’Ente e rivendicati dal
Gemmati figurano in catasto coi nn. 25 e 14, mentre risulterebbe che il
Gemmati ha acquistato dalle signore Pastore e Perniola, con atto
Labellarte 1954, solo i fondi vicini contrassegnati coi nn. 26 e 27,
sui quali non c’e controversia, né c’è prova che il riferimento a
questi dati sia frutto d’un errore;
che anzi l’acquisto del Gemmati (1954) è posteriore
all’espropriazione dei terreni rivendicati e il muro a secco, che
delimitava questi terreni, era interrotto il giorno dell’acquisto (doc.
5 fascicolo Basile), situazione di fatto che sembra escludere il
proposito delle signore Pastore e Perniola di venderli al Gemmati,
indicandoli per di più con numeri (26, 27) diversi da quelli che li
contrassegnavano in catasto (nn. 25, 14);
che perciò si rende necessaria sull’uno e sull’altro punto una
nuova e più penetrante indagine;
LA CORTE COSTITUZIONALE
rinvia gli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.