Ordinanza N. 550 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1987
Data deposito/pubblicazione
17/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1987
dal Pretore di Viareggio, iscritta al n. 303 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32,
prima serie speciale dell’anno 1987;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Ricci
Luciano ed altri contro l’Esattoria comunale di Viareggio, il Pretore
della stessa città con ordinanza del 24 gennaio 1987 (reg. ord. n.
303 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 24, e 113 Cost., dell’art. 700 cod. proc.
civ., “in quanto non prevede che un provvedimento d’urgenza possa
essere dato dal Pretore anche a tutela del diritto del contribuente
di non pagare a titolo d’imposta somme non dovute, quando tale
diritto, durante il tempo occorrente a farlo valere davanti alla
competente Commissione tributaria, sia minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabile”;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedeva
dichiararsi inammissibile o infondata la questione;
Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto
sostanzialmente già decisa da questa Corte con sentenza 1° aprile
1982, n. 63, la quale ha dichiarato la non fondatezza della questione
stessa, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce
una componente della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e
113 Cost., tutela che può essere discrezionalmente differenziata dal
legislatore ordinario e che nel processo tributario si realizza
essenzialmente con la restituzione della somma indebitamente
riscossa, insieme agli interessi, da parte dell’amministrazione
finanziaria soccombente (v. anche ord. nn. 288/1986 e 427/1987);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 700 cod. proc. civ., sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI