Ordinanza N. 551 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1987
Data deposito/pubblicazione
17/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e
sull’appello contro le sentenze del Pretore), promosso con ordinanza
emessa il 30 novembre 1985 dal Pretore di Gravina in Puglia nel
procedimento penale a carico di Mangione Vincenzo ed altri, iscritta
al n. 28 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell’anno
1986;
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nalla camera di consiglio dell’11 noevembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto che il Pretore di Gravina, con ordinanza 30
novembre 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell’art.1 l. 31 luglio 1984, n. 400, con riferimento agli artt. 3 e
24 Cost., per avere la detta norma attribuito, fra l’altro, alla
competenza del Pretore il delitto di furto pluriaggravato;
che – secondo l’ordinanza – tale attribuzione violerebbe il
principio di uguaglianza e, ad un tempo, il diritto di difesa del
cittadino, in quanto cittadini imputati di reati di pari o minore
gravità restano tuttora alla più garentistica competenza del
Tribunale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata irrilevante, e
perciò inammissibile, o comunque infondata;
Considerato che la questione, almeno per quanto riguarda il suo
riferimento al parametro di cui all’art. 3 Cost., è stata da questa
Corte già risolta con sent. 10 dicembre 1986 n. 268;
che, peraltro, l’ampia motivazione della stessa sentenza investe
e risolve anche il profilo concernente l’art. 24 Cost. sotto i suoi
molteplici versanti, in guisa che – secondo la formula in uso per
queste situazioni già decise – la questione dev’essere dichiarata
manifestamente infondata;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata
dal Pretore di Gravina con ord. 30 novembre 1985 (n. 28/86 Reg. ord.)
nei confronti degli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI