Ordinanza N. 56 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
24/03/1986
Data deposito/pubblicazione
24/03/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/03/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
relazione all’art. 23, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge
fallimentare) promossi con due ordinanze emesse il 7 novembre e il 12
dicembre 1984 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Moncada
Vittorio e Misenti Giovanni ed altro e Pulidori Franco contro
Fallimento s.r.l. Galleria Antiquaria S. Maria iscritte ai nn. 519 e
729 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 279 bis dell’anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 (pervenuta
alla Corte il 10 luglio 1985; comunicata il 27 febbraio 1985 e
notificata il 2 marzo successivo; pubblicata nella G. U. n. 279 bis del
27 novembre 1985 e iscritta al n. 519 R.O. 1985) sul ricorso proposto
da Pulidori Franco contro Fall. s.r.l. Galleria Antiquaria S. Maria
avverso il provvedimento 7 marzo 1981 del Tribunale di Pisa, sez.
fallimentare, la Corte di cassazione – sezione I civile ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 comma
primo r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) in relazione
all’art. 23 comma primo dello stesso nella parte in cui, avverso il
decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso agli
incaricati per l’opera prestata nell’interesse del fallimento (art. 25
n. 7 l. fall.) è previsto il reclamo al tribunale da proporre nel
termine di tre giorni dalla data del decreto medesimo sul riflesso
della incongruità di tale termine, che sarebbe rimossa o facendolo
decorrere dalla data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza o
estendendo al reclamo ex art. 26 le regole generali che disciplinano i
procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 742 bis c.p.c.); II)
con ordinanza emessa il 7 novembre 1984 (pervenuta alla Corte il 18
ottobre 1985; notificata e comunicata il 19 settembre dello stesso
anno; pubblicata nella G. U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta
al n. 729 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Moncada Vittorio contro
Misenti Giovanni e altro avverso il decreto 18-29 novembre 1983 del
Tribunale di Ragusa, che aveva ridotto a lire 6.005.000 il compenso per
l’opera di stimatore e coadiutore prestata dal Moncada nell’interesse
del fallimento di Augeri Sante, la Corte di cassazione – sezione I
civile aveva dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento
all’art. 24 comma primo e secondo Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 26 comma primo, secondo e terzo in relazione
all’art. 23 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in cui assoggetta
al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i
provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su
diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge.
Considerato che I) con sent. 22 novembre 1985, n. 303 questa Corte
ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n.
267, in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7, ultima
proposizione, stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a reclamo
al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il
compenso a qualsiasi incaricato per l’opera prestata nell’interesse del
fallimento, II) che l’ampliatio ai provvedimenti decisori del giudice
delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite
dalla legge, cui è addivenuta la Corte di cassazione con la ord. 7
novembre 1984, non ha riscontro nella res in iudicium deducta, che si
identifica nelle controversie su compensi di stimatore e coadiutore
nell’interesse del fallimento, e, pertanto, sfugge all’esame di questa
Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 519 e 729 R.O. 1985, dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 26 in riferimento all’art. 23 comma primo
r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sent. 22 novembre 1985, n. 303.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere