Ordinanza N. 567 del 1990
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1990
Data deposito/pubblicazione
28/12/1990
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1990
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv.
Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio
1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Siracusa nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.
627 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 1990;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 20 febbraio 1990, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 112 e 111, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell’art. 415 del codice di
procedura penale, “nella parte in cui non prevede, a differenza di
quanto è stabilito dall’art. 409 c.p.p., il potere-dovere del
giudice per le indagini preliminari di non accogliere la richiesta di
archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nei procedimenti per
reati commessi da persone ignote ogni qual volta il giudice rilevi la
incompletezza delle indagini e ritenga di indicare ulteriori
indagini, da compiere entro dato termine”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 409 del 1990,
successiva alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, ha dichiarato
non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di
legittimità dell’art. 415, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte ove non consente al giudice per le indagini
preliminari di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero,
“una volta che questi gli abbia presentato richiesta di archiviazione
per essere ignoti gli autori del reato”, facendo leva su una
“possibile interpretazione” dell’art. 415, secondo comma, del codice
di procedura penale, “tale da far emergere una figura di giudice per
le indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero
gli approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla
pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia
possibile ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato
del nome di una persona già individuata”.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 415 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 112 e 111, primo
comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Siracusa con ordinanza del 20 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA