Ordinanza N. 57 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
28/03/1969
Data deposito/pubblicazione
28/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE,
Giudici,
secondo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa in 28 febbraio 1968 dal pretore di Forlì nel procedimento
penale a carico di Milandri Fabio, iscritta al n. 90 del Registro
ordinananze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 170 del 6 luglio 1968.
Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione
del Giudice Nicola Reale.
Ritenuto in fatto:
Nel procedimento penale a carico di Milandri Fabio, imputato a
seguito di verbale 13 agosto 1967 dei carabinieri di Castrocaro
(Forlì) della contravvenzione prevista dall’art. 103, nono comma, del
Codice della strada, il pretore di Forlì, avendo desunto dal verbale
di contestazione dei carabinieri che l’imputato risultava residente in
Germania a Dusseldorf, Anna Strasse 29, disponeva che a questo
indirizzo fosse inviato l’avviso prescritto dall’art. 177 bis, primo
comma, del Codice di procedura penale, mediante lettera raccomandata.
Senonché il plico, spedito il 21 dicembre 1967, veniva restituito
dal servizio postale della Repubblica Federale Tedesca, in data 23
dicembre 1967, con l’annotazione che allo stesso indirizzo il
destinatario risultava sconosciuto.
Il pretore, il 20 febbraio 1968, emetteva il decreto di
irreperibilità ai sensi dell’art. 177 bis, secondo comma, e cioè
senza aver disposto altre indagini.
Peraltro, con ordinanza del 28 febbraio 1968, sul riflesso che il
caso di mancato recapito di lettera raccomandata per essere sconosciuto
il destinatario, rientrasse nella prima delle tre ipotesi di cui al
secondo comma dell’art. 177 bis, quella cioè “che non si conosca la
dimora all’estero dell’imputato”, ipotesi la cui realizzazione era
stata posta a base del decreto emanato, il pretore riteneva di dover
sollevare la questione di legittimità costituzionale di detta norma,
in quanto essa, come emerge dal suo testo e dalla costante
interpretazione della Corte di cassazione, esime l’autorità
giudiziaria procedente dall’obbligo di espletare ulteriori ricerche
prima di emettere il decreto di irreperibilità.
E ciò in contrasto con l’art. 24, secondo comma, della
Costituzione, che assicura all’imputato l’inviolabilità del diritto di
difesa, in ogni stato e grado del procedimento.
Anche l’ordinanza è stata notificata all’imputato col rito
speciale di cui all’art. 177 bis, mediante deposito nella cancelleria
della pretura il 29 febbraio 1968, con rituale avviso al difensore di
ufficio l’11 marzo successivo. Essa è stata poi notificata il 16 marzo
al Presidente del Consiglio dei Ministri e il 27 aprile al pubblico
ministero; è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio
successivo.
Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio davanti a questa
Corte.
Considerato in diritto:
Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il giudice a quo, pur
essendosi prospettato il dubbio che l’imputato, nel non breve lasso di
tempo intercorso fra il verbale di contravvenzione e l’invio
dell’avviso, si fosse potuto trasferire altrove ed eventualmente fosse
ritornato nel territorio nazionale, dove, oltre tutto, egli risultava
essere nato, omise ogni attività processuale, preveduta
dall’ordinamento, diretta ad accertare i luoghi in cui disporre
utilmente le notificazioni.
Nella fattispecie, quindi, l’applicabilità dell’art. 177 bis,
secondo comma, del Codice di procedura penale, appariva incerta, non
potendosi con sicurezza ritenere che l’imputato, destinatario delle
notificazioni, si trovasse all’estero. Dalle indagini, invero, sarebbe
potuta risultare la estraneità della norma suddetta alla fattispecie,
per essere questa compresa invece nella disciplina delle notificazioni
ordinarie.
Ne deriva che la questione circa la costituzionalità dell’art. 177
bis, secondo comma, prima ipotesi, non risulta allo stato, come è dato
desumere dalla stessa motivazione dell’ordinanza, rilevante e
necessariamente pregiudiziale rispetto all’oggetto della decisione di
competenza del giudice a quo.
Occorre pertanto ordinare la restituzione degli atti al pretore di
Forlì perché, espletati gli incombenti a lui demandati dalla legge,
proceda a nuovo esame della rilevanza della questione come sopra
prospettata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Forlì.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE.