Ordinanza N. 570 del 1990
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1990
Data deposito/pubblicazione
28/12/1990
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1990
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco
Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Perugia nel procedimento penale a carico di Camelia Raniero ed altri,
iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell’anno 1990;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Perugia, con ordinanza del 24 luglio 1990, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione,
questione di legittimità dell’art. 395 del codice di procedura
penale, “nella parte in cui non prevede la notificazione della
richiesta di incidente probatorio ai difensori degli indagati”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990,
successiva alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, ha già
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, un’analoga
questione di legittimità avente ad oggetto, oltre all’art. 395,
anche gli artt. 393 e 396 del codice di procedura penale, sul
presupposto che, “coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo
dell’art. 395 all’art. 393 viene ad assumere una più precisa
fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla
notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di
considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche
il difensore della persona sottoposta alle indagini” (v. anche
ordinanza n. del 1990);
che l’ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli allora esaminati;
e che, quindi, la questione qui proposta deve dirsi
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 395 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Perugia con ordinanza del 24 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA