Ordinanza N. 571 del 1990
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1990
Data deposito/pubblicazione
28/12/1990
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1990
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv.
Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
secondo comma, del codice di procedura penale e dell’art. 157 del
testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l’8 giugno 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Asti nel procedimento
penale a carico di Micheletti Rino, iscritta al n. 506 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell’anno 1990;
2) ordinanza emessa il 30 giugno 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli nel
procedimento penale relativo alla gara di appalto indetta per
l’aggiudicazione di lavori per l’ampliamento del cimitero di Borgo
Vercelli, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell’anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Asti, chiamato a decidere su una richiesta
di archiviazione avanzata dal pubblico ministero per infondatezza
della notizia di reato, ha, con ordinanza dell’8 giugno 1990,
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità dell’art. 554, secondo comma, del codice di
procedura penale, “nella parte in cui non prevede che il Gip, se
ritiene necessarie ulteriori indagini, possa indicarle al PM,
fissando il termine indispensabile per il compimento di esse”,
nonché dell’art. 157 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), “nella
parte in cui non prevede che il GIP, quando emette l’ordinanza in cui
indica al PM la necessità di ulteriori indagini fissando il termine
per compierle, debba informarne il Procuratore generale presso la
Corte di Appello, per i provvedimenti di sua competenza”;
che identiche questioni ha sollevato il Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli con ordinanza
emessa il 30 giugno 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e
112 della Costituzione, l’art. 554, secondo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui “prevede per il procedimento
pretorile, in caso di mancato accoglimento della richiesta di
archiviazione, che il giudice debba restituire con ordinanza gli atti
al PM disponendo che questi formuli l’imputazione” e non prevede,
invece, che possa “ove riscontri lacune investigative, indicare al PM
le necessarie ulteriori indagini, fissando anche il termine per il
loro compimento”, nonché, in riferimento agli artt. 3, 112 e 76
della Costituzione, l’art. 157 del testo delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), là
dove stabilisce “che in caso di richiesta di archiviazione in cui il
giudice per le indagini preliminari ravvisi carenze investigative
debba essere comunque emesso decreto di archiviazione e innescato il
meccanismo dell’informativa al PG”;
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate;
Considerato che, riguardando le due ordinanze questioni identiche,
i relativi giudizi vanno riuniti;
che, con sentenza n. 445 del 1990, questa Corte ha già
dichiarato sia l’illegittimità costituzionale di entrambi i commi
dell’art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sia l’illegittimità
costituzionale dell’art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una
richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia
di reato, il Giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi
con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il loro compimento;
e che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 157 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
445 del 1990, questione sollevata dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Asti con ordinanza
dell’8 giugno 1990 e dal Giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura circondariale di Vercelli con ordinanza del 30 giugno
1990;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 554, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 445 del 1990, nella parte in cui non prevede che, di
fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza
della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso
la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini,
le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il loro compimento, questione sollevata dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Asti con ordinanza dell’8 giugno 1990 e dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli con
ordinanza del 30 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA