Ordinanza N. 572 del 1990
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1990
Data deposito/pubblicazione
28/12/1990
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1990
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco
Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
codice di procedura civile e dell’art. 1 delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956,
promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1990 dal Presidente del
Tribunale di Firenze nel ricorso proposto da S.p.a. CITICORP
Finanziaria CITIFIN contro Bianco Patrizio iscritta al n. 541 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale dell’anno 1990;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con l’ordinanza in epigrafe, il Presidente del
Tribunale di Firenze, chiamato a dichiarare l’esecutività di un
decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi dell’art. 647 cod. proc.
civ., ha sollevato d’ufficio, in riferimento all’art. 97 Cost.,
questione di legittimità:
a) della predetta norma e del successivo art. 654 stesso codice
a motivo dell’asserita superfluità del chiesto provvedimento
giudiziale di esecutività, a suo avviso “meramente ripetitivo
dell’attestazione di cancelleria” in ordine alla notificazione e
mancata opposizione del decreto ingiuntivo;
b) dell’art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, approvate il 16 marzo 1956, in ragione
dell’addotta inutilità di tutte le notifiche e comunicazioni
dell’ordinanza di remissione indiscriminatamente prescritte a carico
della cancelleria del giudice a quo, e della ritenuta opportunità di
limitare, invece, tali notificazioni, “a cura della Cancelleria della
Corte”, alle sole ordinanze concernenti questioni non dichiarate
inammissibili a seguito di preventiva delibazione in camera di
consiglio;
e che, innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta
inammissibilità delle riferite questioni;
Considerato che la prima impugnativa – a prescindere dalla sua
immotivata estensione all’art. 654 c.p.c. (estraneo al thema
decidendum) – non contiene una vera e propria censura di
costituzionalità, mirando, in un’ottica di riforma, a “stabilire che
la formula (dell’esecutività) è solo responsabile atto del
Cancelliere e della parte richiedente”, al fine di liberare i giudici
dall’incombenza di cui al citato art. 647, per una loro
“utilizzazione al meglio… in tempi di emergenza giustizia”. Di modo
che – risolvendosi, la correlativa questione, in una proposta che ha
come destinatario, se mai, il Parlamento e non la Corte – essa è
manifestamente inammissibile;
che del pari manifestamente inammissibile è la seconda
impugnativa, perché le norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale approvate il 16 marzo 1956, cui appartiene la
disposizione che ne è unico oggetto, non hanno valore di legge e
sono quindi estranee al sindacato di costituzionalità affidato a
questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 647, 654 cod. proc. civ. e 1
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, sollevate, in
riferimento all’ art. 97 Cost., dal Presidente del Tribunale di
Firenze, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA