Ordinanza N. 575 del 1990
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1990
Data deposito/pubblicazione
28/12/1990
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1990
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv.
Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),
promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 dal Pretore di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Pedrielli Tiziano e
S.r.l. Mac Due, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima
serie speciale, dell’anno 1990;
Visto l’atto di costituzione di Pedrielli Tiziano;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da
Pedrielli Tiziano per ottenere il risarcimento dei danni per
licenziamento, a suo giudizio illegittimo, operato nei di lui
confronti dalla società Mac Due s.r.l. in data 29 settembre 1989, il
Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 (R.O. n.
488 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui
esclude dall’applicazione della legge stessa i datori di lavoro che
occupano fino a 35 dipendenti;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata
violerebbe:
a) l’art. 3, primo comma, della Costituzione, sia sotto il
profilo della disparità di trattamento che si determinerebbe tra
lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati in base al solo
elemento accidentale della dimensione dell’impresa, sia sotto il
profilo della mancata tutela della pari dignità sociale dei
cittadini;
b) l’art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto,
limitandosi di fatto la libertà dei lavoratori privati di qualsiasi
tutela contro licenziamenti ingiustificati, si impedirebbe il pieno
sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione, quanto
meno, all’attività sindacale;
c) l’art. 35, primo comma, della Costituzione, perché non è
assicurata la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni;
che si è costituita la parte privata, concludendo per la
declaratoria di illegittimità costituzionale.
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è
stata emanata la legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali), che con l’art. 6, secondo comma, ha
abrogato il primo comma dell’art. 11 della legge n. 604 del 1966;
che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza
della questione sollevata, da parte del giudice remittente, al quale,
a tal fine, vanno restituiti gli atti;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA