Ordinanza N. 579 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/2000
Data deposito/pubblicazione
29/12/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/2000
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni
per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
dell’attività venatoria), promosso con Ordinanza emessa l’1
settembre 1999 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile
vertente tra la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e
l’Ambito territoriale di caccia BO 3 ed altra, iscritta al n. 620 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell’anno 1999.
Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Intersettoriale
Montana di Sassoleone e dell’Ambito territoriale di caccia BO 3
nonché l’atto di intervento della Regione Emilia Romagna;
Udito nell’udienza pubblica del 28 novembre 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Paolo Boer per la Cooperativa Intersettoriale
Montana di Sassoleone, Chiara Menarini per l’Ambito territoriale di
caccia BO 3 e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di risarcimento danni
causati da animali selvatici a colture, il giudice unico del
tribunale di Bologna, con ordinanza del 1 settembre 1999, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e
18 della legge della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994,
n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria), per violazione dell’art. 117,
primo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe stato
rispettato il principio fondamentale stabilito dall’art. 26 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della
risarcibilità di tutti i danni arrecati dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole, prevedendo la costituzione di un apposito fondo
regionale;
che dalla lettura congiunta degli artt. 25 e 26 della legge
n. 157 del 1992 si evincerebbe che l’espressione “danni non
altrimenti risarcibili” contenuta nella seconda disposizione citata
non può essere interpretata che nel senso della risarcibilità di
tutti i danni non previsti dal precedente art. 25, arrecati alle
produzioni agricole sia dalla fauna selvatica che dall’attività
venatoria;
che la legge regionale n. 8 del 1994, invece, nel dare
attuazione alla legge statale, si sarebbe discostata dal principio di
cui sopra, venendo in sostanza ad escludere la risarcibilità da
parte del fondo regionale di svariate tipologie di danni che invece
sono certamente ricompresi nell’ampia formulazione dei “danni non
altrimenti risarcibili”;
che emergerebbe il contrasto degli artt. 17 e 18 della legge
regionale n. 8 del 1994 con il principio posto dall’art. 26 della
legge n. 157 del 1992, disposizione quest’ultima da cui discende il
potere regionale di regolare il funzionamento del fondo regionale ma
non anche quello di escludere la risarcibilità di determinati danni,
ancorché arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, o
di individuare i soggetti tenuti al risarcimento dei danni in enti
diversi da quello cui è affidata la gestione del fondo regionale
previsto ex art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992;
che la questione, come sopra esposta, non sarebbe
manifestamente infondata e sarebbe altresì rilevante nella
controversia da decidere;
che nel presente giudizio di legittimità costituzionale si
è costituita la Cooperativa Montana di Sassoleone a r.l., in persona
del suo legale rappresentante pro tempore già parte nel giudizio
principale, aderendo agli argomenti esposti dal giudice a quo
nell’ordinanza di rimessione;
che si è altresì costituito l’Ambito territoriale di caccia
(A.T.C.) BO 3, concludendo per l’accoglimento della questione;
che, infine, è intervenuta la Regione Emilia-Romagna, in
persona del Presidente della Giunta regionale, ed ha dedotto
preliminarmente che la questione sia dichiarata inammissibile perché
il giudice a quo nel rinviare la decisione sulla eccezione di difetto
di giurisdizione unitamente al merito della controversia, avrebbe
sollevato la questione quando non aveva alcuna certezza sulla
rilevanza delle norme denunciate nel giudizio, atteso che questo
potrebbe concludersi con una pronuncia di difetto di giurisdizione;
che, nel merito, la Regione ritiene che il rimettente muova
da una premessa interpretativa errata dell’art. 26, comma 1, della
legge n. 157 del 1992, e che del pari erroneamente interpreti gli
artt. 17 e 18 della impugnata legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8;
che, in prossimità dell’udienza, l’Ambito territoriale di
caccia (A.T.C.) BO 3 ha presentato un’ulteriore memoria, ribadendo le
conclusioni già formulate nell’atto di costituzione ed osservando
che, con la legge del 16 febbraio 2000, n. 6, la Regione
Emilia-Romagna ha modificato il disposto degli artt. 17 e 18 della
legge n. 8 del 1994, a decorrere tuttavia dal 1 aprile 2000 e,
quindi, in epoca successiva ai fatti di cui è causa.
Considerato che il rimettente ha, in primo luogo, rinviato ad un
momento successivo l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione
dell’Autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di doverla decidere
unitamente al merito della causa poiché la stessa richiede “una
approfondita riflessione sui principi affermati” dalla giurisprudenza
di legittimità sul punto, ed ha poi motivato sulla rilevanza della
presente questione sostenendo che la stessa “appare evidente posto
che, qualora dovesse essere disattesa l’eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata dalle parti convenute, la controversia
dovrebbe essere decisa applicando gli artt. 17 e 18 della legge
regionale n. 8 del 1994”;
che dal contenuto delle proposizioni testé riferite si
evince il carattere perplesso ed ipotetico della questione sollevata
dall’ordinanza di rimessione, non essendo il giudice a quo convinto
della propria giurisdizione in ordine alla causa sottoposta al suo
esame e prospettando la questione di costituzionalità solo per
l’ipotesi di superamento dell’eccezione di difetto di giurisdizione;
che tale prospettazione del Tribunale rimettente comporta la
manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge della
Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n.8 (Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della attività
venatoria), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma,
della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Bologna con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente e redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella