Ordinanza N. 58 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
03/06/1966
Data deposito/pubblicazione
03/06/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/05/1966
NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof.
ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, promossi con due deliberazioni emesse il 5 marzo
1965 dal Consiglio comunale di Chieuti sui ricorsi di Saracino Nicola
contro Rubino Pierino e Dardes Aldo, iscritto ai un. 230 e 231 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966, e con deliberazione emessa il 30
ottobre 1965 dal Consiglio comunale di Borbona su ricorso di Marinucci
Emidio, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca:
Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono proposte
le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 15, n.
6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R.D. 30
gennaio 1941, n. 12;
che in uno dei giudizi si è costituita la parte privata ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del
1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965,
ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 82, 83 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni
comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del
D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli
comunali; nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole
“Il consiglio comunale” e dell’art. 2 della legge 18 maggio 1951, n.
328, nella parte in cui si attribuisce ai consigli provinciali
competenza giurisdizionale in materia elettorale;
che pertanto i consigli comunali non possono svolgere attività
giurisdizionale in detta materia e non possono quindi promuovere
questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;
che in conseguenza le questioni promosse con le deliberazioni
riportate in epigrafe non possono essere prese in esame dalla Corte
costituzionale;
che perciò vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale relative agli artt. 15, n. 6, del D. P. R 16 maggio
1960, n. 570, e 16, comma primo, del R D. 30 gennaio 1941, n. 12
proposte con le deliberazioni citate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI – NICOLA JAEGER –
GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.